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Anche le farmacie rurali debbono essere “riassorbite”

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Anche le farmacie rurali debbono essere “riassorbite”


Di particolare interesse è la sentenza del Consiglio di Stato n. 2851 depositata il 4.6.2014 con la quale viene affermato con chiarezza il principio che il riassorbimento nel numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di quelle già aperte in base al solo criterio della distanza riguarda anche le farmacie rurali e non soltanto quelle urbane. La sentenza è significativa perché contrasta con un sino ad oggi prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il “riassorbimento” può riguardare solo le farmacie urbane, mentre quelle rurali, essendo state istituite a presidio di zone isolate, non dovrebbero essere riassorbite in quanto ciò potrebbe preludere al loro trasferimento con la conseguenza di sguarnire il territorio di servizio farmaceutico.

L’equivoco si è protratto molto a lungo perché sino ad ora ha contato il precedente giurisprudenziale ed il Giudice Amministrativo ha trovato comodo richiamare le decisioni che già avevano risolto in questo senso il problema senza verificarne la fondatezza.

Il Consiglio di Stato, al contrario, ha finalmente affrontato il merito del problema concludendo ciò che, affrontandolo con un minimo di approfondimento, risultava chiaro: l’art. 104 Tuls 1934 così come sostituito dall’art. 2 della legge n. 362/1991 prevedendo il riassorbimento delle farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza non ha affatto distinto tra farmacie rurali e farmacie urbane, distinzione che perciò risulta completamente ignota alla legge e, per di più, del tutto irrazionale poiché, come ammette lo stesso Consiglio di Stato, tutte o quasi le farmacie aperte in base al criterio della distanza sono rurali, conclusione che rende evidente come escluderle dal riassorbimento significherebbe negare qualsiasi operatività a tale istituto giuridico.

La conseguenza pratica del principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato è che tutte le farmacie già aperte con il criterio della distanza dovranno essere computate nella proporzione di legge con la popolazione residente e non già escluse per consentire la istituzione di un’altra farmacia.

In questo modo, come si è accennato, si è chiarito un equivoco che durava da troppo tempo, alimentato da un “favor” alla istituzione di farmacie nel maggior numero possibile che spesso il Giudice Amministrativo ha coltivato nell’illusione, pur smentita dalla osservazione della realtà, che più esercizi significassero miglior servizio.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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