Iusfarma

L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

Attenzione ad Antigone in farmacia

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Attenzione ad Antigone in farmacia


Si legge sulla stampa di categoria la notizia che il Tribunale di Gorizia con sentenza del 15.12.2016 ha assolto la farmacista accusata di reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio perché, in qualità di collaboratrice presso la farmacia comunale, durante un turno di notte si era rifiutata di consegnare il farmaco Norlevo, cioè la cosiddetta pillola del giorno dopo, nonostante le fosse stata resa disponibile la relativa ricetta medica ove vi era espressamente disposta l’assunzione del farmaco nella stessa giornata.

Della sentenza è disponibile soltanto il dispositivo e perciò non vi sarebbe ragione di commentarla se la notizia non fosse stata immediatamente accompagnata da commenti trionfalistici di esaltazione della obiezione di coscienza del farmacista, quasi si trattasse di Antigone che avesse prevalso su Creonte.

A questo punto corre l’obbligo di avvertire i farmacisti di non fare troppo affidamento su di una sentenza che, sempre ammesso che non si riferisca ad aspetti specifici anziché a quello generale della presunta obiezione di coscienza del farmacista, ben potrebbe essere riformata in secondo grado.

Infatti, va pur detto che non si configura giuridicamente l’obiezione di coscienza del farmacista, cioè che il nostro ordinamento non la prevede così come, più in generale, non prevede un’esimente da responsabilità penale chiamata obiezione di coscienza se non nei casi specifici previsti dalla legge, come quello del medico che  rifiuti di praticare l’interruzione di gravidanza (detto per inciso un’obiezione di coscienza che dà spesso luogo a situazioni incresciose, come è noto).

Il caso, sempre se rispondono al vero le scarne notizie apparse sulla stampa, è particolarmente significativo perché il rifiuto della consegna del farmaco Norlevo è avvenuta nonostante la paziente si trovasse in una situazione di emergenza attestata dalla ricetta medica che disponeva l’assunzione del farmaco entro la stessa giornata e perciò è difficile negare la gravità del comportamento della farmacista che ha opposto il rifiuto.

Neppure ha un minimo fondamento il richiamo, che pure si è avuta occasione di leggere nella notizia di stampa, al codice deontologico del farmacista in cui, al contrario, si richiama la coscienza “professionale”, cioè la necessità che il farmacista operi con il massimo di “coscienziosa” diligenza e non già quella di seguire la propria coscienza individuale, certamente importante per sé stessi ma che non deve nuocere agli altri, come invece nuoce il rifiuto di spedire la ricetta del medico che non risulti presentare aspetti di illiceità o di incongruità, certamente non rintracciabili nella prescrizione di un farmaco dotato della prescritta autorizzazione all’immissione in commercio.

Credo perciò, conclusivamente, che, indipendentemente dalle sentenze dei Tribunali, gli Ordini professionali dovrebbe intervenire per sanzionare disciplinarmente i farmacisti che vengano meno ai doveri imposti dalla loro coscienza professionale, tra i quali vi è quello di non distinguere tra farmaci buoni e farmaci cattivi secondo il proprio credo religioso.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.