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Chi può divenire titolare di farmacia?

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Chi può divenire titolare di farmacia?


La clamorosa innovazione costituita dall’ingresso delle società di capitali tra i soggetti che possono divenire titolari di farmacia ha lasciato in ombra la questione della non facile interpretazione di altri aspetti del nuovo testo dell’art. 7 della legge n. 362/91, così come sostituito dal comma 157 dell’art. 1 della legge 124/17.

Riportiamo di seguito, per un più agevole confronto, la vecchia e la nuova disposizione.

Legge n. 362/1991, art. 7: la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.

Legge 124/2017, art. 1, comma 157: sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle norme vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.

La norma del 1991 era integrata dalla successiva precisazione che soci della società di persone potevano essere solo farmacisti idonei, e perciò era coerente con il principio che titolari di farmacia potessero essere solo farmacisti, singoli o in società tra di loro.

La legge del 2017 ha invece soppresso tale precisazione, limitandosi ad introdurre norme sulle incompatibilità che possono riguardare tanto i farmacisti quanto altri soggetti, e che perciò non contribuiscono a chiarire se i soci delle società di persone – cioè in nome collettivo o in accomandita – debbano essere necessariamente farmacisti.

Se quindi nulla è cambiato per quanto concerne i titolari persone fisiche, che debbono essere farmacisti poiché ciò era ed è ancora conforme alle norme vigenti, appare ragionevole la tesi che soci delle società di persone possano essere anche non farmacisti, tanto più che in base alla legge del 2017 “la direzione della farmacia gestita dalla società (si noti: qualsiasi società, di persone o di capitali) è affidata (anziché ad uno dei soci) ad un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità.

Tale opinione è del resto coerente con l’attuale indirizzo legislativo che consente (e probabilmente favorisce) l’ingresso di imprenditori e capitalisti nel settore, come del resto è da tempo accaduto in ambito medico, lasciando ai professionisti della sanità spazi sempre più ristretti.

Resta da chiedersi, a questo punto, come mai titolare di farmacia non possa essere una singola persona fisica non farmacista, dato che volendo tale persona può costituire una società, magari a socio unico, aggirando l’ostacolo.

Si tratta, probabilmente, di una incrostazione legislativa, cioè di una norma preesistente che solo per caso non è stata travolta da una successiva riforma; se prima o poi le disposizioni in materia verranno riordinate e coordinate in un piccolo codice è ragionevole pensare che essa verrà cassata, ma non pare che per il momento una iniziativa del genere costituisca una priorità.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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