La recente approvazione in Sardegna della graduatoria definitiva per l’assegnazione di nuove sedi ripropone la seguente questione: la maggiorazione di punteggio a favore dei farmacisti rurali può superare quello massimo di 35 punti previsti per l’attività professionale?
La legge 221/68 dispone infatti che “ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”.
Sulla questione, come ormai noto, è intervenuto il Consiglio di Stato nel 2015 che, in applicazione della norma citata, ha risposto affermativamente alla domanda di apertura specificando che la maggiorazione si debba sommare ai 35 punti. Il punteggio massimo attribuibile per i titoli professionali è quindi di 41,5 punti (35 punti + 6,5 punti).
In altre parole il Supremo Collegio ha riconosciuto la “specialità” della norma rispetto alla normativa generale – L. 362/91 e DPCM n. 298/1994 – e il contenuto premiale della stessa spiegando come la mancata assegnazione del punteggio finirebbe col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali e specularmente col penalizzare coloro che ne hanno una maggiore.
Ovviamente si potrà discutere della interpretazione del bando e dei richiami in esso contenuti del regolamento che stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi, tuttavia, non potrà mancare anche una riflessione circa il rispetto del rapporto proporzionale fra anzianità di servizio e corrispondente punteggio conseguibile.
La giurisprudenza amministrativa formatasi successivamente a quella del Consiglio di Stato non ha mostrato di disattendere in modo deciso il dictum della sentenza citata e, sia pure nei sintetici termini tipici della pronuncia cautelare, talvolta ha usato espressioni di condivisione, talaltra ha affermato che la questione fosse “meritevole di approfondimento” ritenendo tuttavia che fosse prevalente l’interesse alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, oppure ancora ha ritenuto acquisita, sia pure in via incidentale, la lettura della norma proposta dal Consiglio di Stato.
La questione dunque è ancora aperta ma è certo che la posizione di Palazzo Spada sarà oggetto di attento studio delle prossime pronunce, non potendo passare sotto traccia l’aspirazione dei farmacisti rurali a vedere compensato l’impegno profuso per anni in sedi disagiate con il riconoscimento, nell’ambito del concorso straordinario di cui alla riforma Monti, di un punteggio di favore.