Sempre con più frequenza negli ultimi tempi i dibattiti si sono concentrati sulla concorrenza e sulla competitività per perseguire le quali la creazione di sinergie e collaborazioni fra farmacie pare diventino essenziali; accanto a forme di aggregazioni societarie, consortili o associative si è aggiunta un’ulteriore forma di cooperazione che passa sotto il nome di contratto di rete.
Vediamolo più in dettaglio:
La norma: Il contratto di rete è stato introdotto in Italia con l’art. 3, comma 4 ter del decreto cd. “incentivi” n. 5 del 10.2.2009 convertito nella L. 9.4.2009 n. 33 e la sua disciplina ha subito ripetuti interventi modificativi da parte del legislatore che paiono tutt’oggi non ancora esauriti.
Definizione: il contratto di rete rappresenta una nuova figura contrattuale molto complessa attraverso la quale più imprese, rimanendo indipendenti, individuano un programma comune per realizzare progetti finalizzati ad accrescere la propria capacità di innovazione e di competitività.
Oggetto: Gli imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Lo scopo: Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
Forma: Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore aderente ed inviato ai competenti uffici del registro delle imprese.
Contenuto: Oltre alla generalità delle parti, debbono essere indicati gli obiettivi strategici, il programma di rete contenente diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di conseguimento dello scopo comune, la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e le regole per assumere le decisioni dei partecipanti su ogni materia o interesse comune.
Fondo patrimoniale: Nel programma di rete può prevedersi l’istituzione di un fondo patrimoniale fissando la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali di ciascuna impresa e di quelli successivi nonché le regole di gestione del fondo medesimo. In questa ipotesi la legge prevede ulteriori obblighi fra i quali quello della redazione annuale della situazione patrimoniale.
Organo comune: Il contratto di rete può prevedere l’istituzione di un soggetto che svolga l’ufficio di “organo comune” in rappresentanza della rete per l’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso anche con riferimento alle procedure con la P.A, per l’accesso al credito o per la promozione e tutela dei prodotti e marchi. L’articolazione del contratto sinteticamente delineata evidenzia come il legislatore lasci alla libera volontà delle parti l’individuazione delle concrete modalità di realizzazione dello scopo comune, l’organizzazione personale e patrimoniale della rete nonché la governance di quest’ultima. Il contratto in questione si presenta quindi come molto vicino a figure contrattuali già ampiamente collaudate come ad esempio il consorzio ed alle quali si potrà attingere per delineare contrattualmente gli aspetti che esprimono la volontà delle parti sia per quanto attiene ai rapporti interni fra le imprese della rete che per quanto concerne le modalità di apparire all’esterno dei componenti la rete stessa.