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Farmacia territoriale vs. farmacia ospedaliera: una discriminazione illegittima

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Farmacia territoriale vs. farmacia ospedaliera: una discriminazione illegittima


È nota la storia di Avastin, il farmaco ammesso al rimborso mutualistico nel suo uso oculistico off-label per i costi enormemente inferiori al farmaco on label Lucentis nell’ambito di una vicenda molto articolata, con svariati aspetti sia di natura sanitaria che concorrenziale, questi ultimi caratterizzati da un “cartello” destinato a favorire Lucentis, come si è detto più costoso e dunque più lucroso per l’industria farmaceutica.

A tutti questi aspetti è stato dato ampio rilievo sulla stampa di settore oltre che nelle riviste giuridiche e non è il caso di tornarvi ora.

In questo ambito, la sentenza appena pubblicata affronta il problema specifico del divieto per la farmacia territoriale, sostanzialmente la farmacia privata, di ripartizione in siringhe preconfezionate di Avastin, ripartizione riservata invece alle sole farmacie ospedaliere con la motivazione dell’esigenza di garantire la sterilità del preparato, cioè nel presupposto, dichiarato prima nel parere del Consiglio Superiore di Sanità e poi nel provvedimento di AIFA che l’ha recepito, che soltanto le farmacie ospedaliere garantissero la indispensabile sterilità del preparato.

Questa scelta ha portato al divieto di preparazione di siringhe di Avastin da parte delle farmacie private che pur in tale attività si erano specializzate dopo essersi dotate delle sofisticate e costose attrezzature necessarie a garantire, appunto, la particolare sterilità che deve caratterizzare tali preparati.

Tra di esse, una farmacia lombarda ha presentato ricorso al TAR Lazio che lo ha respinto e contro tale decisione ha proposto appello al Consiglio di Stato che, da ultimo, con la sentenza n. 24/2017, lo ha accolto.

L’importanza della decisione sta nell’affermazione del principio in base a cui la farmacia territoriale non può essere discriminata rispetto a quella ospedaliera nel presupposto che quest’ultima abbia un know how superiore o, comunque, dia maggiori garanzie di professionalità.

Al contrario, il Consiglio di Stato ha accolto, oltre a tutte le specifiche argomentazioni difensive, anche l’affermazione di principio contenuta nel ricorso, vale a dire che eguale essendo il corso degli studi non è possibile presumere nel farmacista ospedaliero e, di riflesso, nella farmacia ospedaliera, una professionalità ed in definitiva una garanzia superiore a quella fornita dalla farmacia privata.

Detto altrimenti, il giudizio può avvenire legittimamente soltanto a posteriori, cioè non già in base ad una presunzione ma attraverso il controllo dell’idoneità della attrezzatura disponibile nella farmacia privata e nella farmacia ospedaliera, anzi in talune farmacie private ed ospedaliere che ambiscono, a differenza delle altre farmacie private ed ospedaliere, ad allestire le preparazioni galeniche di cui si tratta.

La rilevanza della sentenza sta nella affermazione di questo principio  e nel “coraggio” del Consiglio di Stato di opporsi alle scelte di AIFA in una materia tecnica come questa, affrontando e risolvendo a favore del ricorrente anche tutta una serie di eccezioni che AIFA e le resistenti industrie farmaceutiche avevano formulato in giudizio per contrastare il ricorso, cercando di introdurre surrettiziamente argomenti che andassero oltre quello della sterilità che costituiva l’unica motivazione del divieto opposto alle farmacie territoriali.

Non va nascosto che il ricorrente farmacista lombardo ha vinto la sua battaglia da solo, cioè senza il sostegno di alcun soggetto istituzionale e sindacale di categoria, evidentemente disinteressati al principio di parità tra farmacia privata e farmacia ospedaliera.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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