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Il concorso straordinario non impedisce la doverosa soppressione della farmacia soprannumeraria

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Il concorso straordinario non impedisce la doverosa soppressione della farmacia soprannumeraria


L’inserimento della farmacia nel bando del concorso straordinario non ne impedisce la soppressione, se è venuto meno il presupposto demografico che consentiva l’apertura della farmacia Già con l’ordinanza n. 1630/2015, confermata con la sentenza n. 2959/2015, il Consiglio di Stato aveva sottolineato l’importanza del puntuale adeguamento alle risultanze demografiche del numero delle sedi farmaceutiche, mediante l’adozione biennale del provvedimento di pianificazione territoriale del servizio, pur riconoscendo che a tale adempimento valesse già la revisione straordinaria adottata nel 2012 in prima applicazione del DL n. 1/2012. Il numero e la pianta organica delle farmacie devono essere verificati entro ogni anno pari e dunque nuovamente entro il 2014; se una sede è vacante e soprannumeraria, rispetto al quorum demografico, essa deve essere soppressa; e se ciò non si fatto entro il 31.12.2014, l’Amministrazione è in torto e deve essere obbligata a provvedere in tal senso.

Chi scrive ha sempre ritenuto che tale principio non potrebbe non valere anche per le sedi farmaceutiche messe a concorso e, d’altra parte, le pronunce del Consiglio di Stato di cui sopra riguardano per l’appunto una sede a concorso. Si tratta di sedi “vacanti” per definizione, cioè prive di titolare, perché altrimenti (Monsieur Lapalisse docet) non potrebbero essere a concorso; e il vincitore, com’è noto, ottiene la titolarità della sede soltanto al completamento delle operazioni di assegnazione, successive alla pubblicazione della graduatoria, dopo aver adempiuto gli oneri prescritti a tal fine dalla legge speciale e in mancanza di ragioni ostative d’incompatibilità.  D’altra parte, l’obiettivo dei concorrenti è di ottenere una farmacia in un comune con peso demografico coerente alle norme e l’idea di una farmacia soprannumeraria già al momento dell’apertura pare davvero in contraddizione con i principi del sistema.

Mentre il TAR della Sardegna aveva pienamente condiviso la suddetta lettura delle norme, affermando il dovere dell’Amministrazione a provvedere alla revisione della pianta organica con la soppressione della sede soprannumeraria e vacante, benché inserita nel concorso straordinario,  il TAR Piemonte e il TAR Puglia avevano invece valutato la questione in modo diverso, ritenendo che lo svolgimento del concorso e la semplice approvazione della graduatoria impedissero la soppressione della farmacia, in ragione delle aspettative dei concorrenti e della ratio del procedura straordinaria, diversamente individuata, che si riterrebbe diretta a consentire l’apertura di tutte le sedi vacanti a prescindere dal rispetto dell’obbligo di revisione del numero delle farmacie.

Con la recente ordinanza n. 601 del 25 febbraio 2016, sia pur resa all’esito della valutazione sommaria tipica della fase cautelare, il Consiglio di Stato ha chiaramente espresso il proprio dissenso rispetto a quest’ultimo orientamento, riformando la contraria ordinanza del TAR di Bari e rilevando che “l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione della … sede farmaceutica nel Comune di … non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti”.

Il principio di diritto pare dunque chiaro: il fatto in sé dello svolgimento del concorso straordinario non esonera la p. A. dal dovere di revisionare il numero delle farmacie di ciascun comune secondo la cadenza e i termine stabiliti; in tale ambito, la sede farmaceutica soprannumeraria dovrà essere soppressa in matematica applicazione dei parametri demografici legali.


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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