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Il valzer dell’art. 37: L’annotazione del prezzo sulla ricetta è obbligatoria solo per preparazioni galeniche

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Il valzer dell’art. 37: L’annotazione del prezzo sulla ricetta è obbligatoria solo per preparazioni galeniche


Il Consiglio di Stato ha preso posizione per la terza volta sulla interpretazione dell’art. 37 del Regolamento approvato con RD 30.9.1938 n. 1706; la prima volta – nel 2009 – affermò che l’obbligo di annotare il prezzo sulle ricette si riferisce ai soli galenici magistrali; la seconda volta – nel 2011 – sostenne che l’obbligo vale anche per i medicinali di produzione industriale; la terza volta – nel 2015 – è tornato sui suoi passi ed ha ribadito che l’obbligo riguarda soltanto i medicinali allestiti in farmacia. A quali medicinali si riferiscono gli articoli 34, 35, 36 e 37 del Regolamento del 1938?

Secondo la prima delle decisioni del Consiglio di Stato che se ne sono occupate (Sezione V^, n. 5574 del 17.9.2009) le disposizioni regolamentari citate si riferiscono esclusivamente alle preparazioni galeniche, poiché nel caso delle specialità medicinali non è il farmacista che determina il prezzo, bensì la casa produttrice; del resto nel 1938 i galenici erano ancora molto diffusi, ed è ad essi che il Regolamento fa principalmente riferimento, mentre quando disciplina i medicinali di produzione industriale (come nel caso dell’art. 38) lo precisa con chiarezza.

La seconda sentenza (Sezione III^, n. 5054 dell’8.9.2011) è di tutt’altro parere: dopo aver riprodotto la parte più significativa della decisione precedente, osserva che l’obbligo di annotazione del prezzo di cui all’art. 37 non contiene alcuna limitazione, ed è quindi applicabile a qualsiasi genere di medicinale.

D’altro canto l’argomento “storico”, secondo il quale la norma dovrebbe essere adeguata alla nuova realtà tecnica ed industriale, non risulterebbe decisivo, non essendo stato l’art. 37 né abrogato né incompatibile con le norme successive: e va tenuto conto che in quel periodo la produzione industriale di specialità era già abbastanza avanzata.

La motivazione prosegue con alcune considerazioni di non agevole comprensione sul rapporto tra il prezzo indicato dal produttore e quello praticato dal farmacista, e si conclude esprimendo l’auspicio che l’art. 37 venga adattato alle esigenze di oggi, ma affermando che “l’attuale quadro normativo non lascia dubbi di sorta in ordine alla persistente vigenza dell’art. 37, anche considerando l’intrinseca ragionevolezza della disciplina prevista”.

Con la terza sentenza (Sezione III^, n. 3321 del 3.7.2015) nuovo giro di boa, sperando che sia l’ultimo: “pur riconoscendo il rigore logico e argomentativo della precedente pronuncia n. 5054/2011 della Sezione, l’interpretazione relativa alla disposizione di cui alla lettera a), primo comma, dell’art. 37 del più volte citato regio decreto non può essere condivisa e deve essere superata in ragione di una più ampia e approfondita considerazione del contesto normativo nel quale al ricordata lettera a) si inserisce …”.

Tenendo conto, oltre che dell’abituale comportamento dei farmacisti, che quando dispensano specialità non ne annotano il prezzo sulla ricetta,

  • delle altre disposizioni dello stesso art. 37, ed in particolare della espressione “spedizione della ricetta”, che in tale articolo, così come nell’intero Regolamento del 1938, è utilizzata esclusivamente nel senso di preparazione del medicinale in farmacia, mentre il successivo art. 38, parlando delle specialità, usa il verbo “vendere”;
  • delle norme di legge alle quali il Regolamento si riferisce, e cioè delle disposizioni che il Tuls del 1934 dedica ai prezzi dei medicinali, precisando che le specialità debbono essere vendute al prezzo “segnato nell’etichetta”, mentre per i galenici prevedono la periodica pubblicazione di una apposita tariffa;
  • dei decreti di recepimento delle direttive europee intervenuti dal 1992 in avanti, che fanno ritenere superato e sostituito l’intero Regolamento del 1938;

la sentenza si conclude con il rilievo che la normativa più recente, nel delineare una nuova organica disciplina dei medicinali, avrebbe dovuto rinnovare “una disposizione di tale rilevanza pratica nella quotidiana attività del farmacista, quale quella relativa alla annotazione del prezzo sulle ricette non ripetibili, dovendosi altrimenti ritenere tale norma non più applicabile a tale categoria di medicinali”, cioè alle specialità medicinali.

In effetti il Regolamento del 1938 meriterebbe un aggiornamento, senza particolari oneri per lo Stato; si direbbe però che al Ministero abbiano altri pensieri.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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