Nell’ambito della riforma delle farmacie introdotta dall’art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1, così come sostituito dalla legge di conversione n. 27 del 24.03.2012 è stato affrontato esplicitamente il tema degli orari e dei turni senza peraltro alcun accenno a quello delle ferie.
Il comma 8 dell’art. 11 D.L. cit. prescrive, infatti, che “i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”.
La norma non richiama esplicitamente le ferie e questo ha posto il dubbio se la libertà in materia di orari e turni, sia pure calmierata dal rispetto di quelli obbligatori-minimi stabiliti dalle autorità competenti, riguardasse anche l’istituto delle ferie o, viceversa, ne restasse escluso con il conseguente rispetto dei vincoli di chiusura normalmente stabiliti dalla legislazione regionale.
Le ferie sono un istituto distinto da quello dei turni ed orari per il quale la normativa regionale riserva tendenzialmente norme separate e, per questa ragione, era controverso se, nella dizione “orari e turni”, dovessero essere o meno ricomprese le ferie a guisa di “turno feriale”.
Il tenore della norma sembrava escludere di interpretare le ferie come species appartenente al genus dei turni e questo induceva l’interprete a riconoscere le prescrizioni di obbligatorietà alla chiusura contenute nelle norme regionali.
A fare chiarezza sul punto, è intervenuto il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3555/2012 depositata il primo settembre 2012 con la quale si può dire è stata accolta la portata liberalizzatrice dell’art. 11 D.L cit. nell’ambito farmaceutico perché di esso viene data un’interpretazione molto ampia consentendo al farmacista di programmare a sua discrezione il calendario di apertura della farmacia, sia pure rispettando gli orari e i turni minimi obbligatori.
Il Supremo Collegio ha ritenuto che la disposizione di cui al citato art. 11 comma 8 “non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine interpretativo” essa, anzi, sarebbe “inequivoca” per un duplice ordine di ragioni:
- “da un lato richiama a fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi”;
- “dall’altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi”.
Detto altrimenti il Giudice amministrativo ha rinvenuto nella norma statale il principio della libertà di pianificare l’ apertura e la chiusura della farmacia per quanto riguarda l’orario, la turnazione e le ferie, con il solo vincolo del rispetto degli orari e turni minimi di apertura – e non più di chiusura – imposti dall’autorità competente all’evidente scopo di garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica sul territorio.
Si legge più esplicitamente nell’ordinanza che “la norma è altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a ciascun esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua discrezione l’orario e il calendario dell’apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall’autorità”.
La pronuncia in commento soggiunge, infine, che la predetta facoltà di programmare il calendario di apertura dell’esercizio farmaceutico, ivi compresa la pianificazione feriale, può avvenire “senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi”, ovvero provvedimenti di natura autorizzativa da parte dell’autorità amministrativa competente.
La statuizione non è di scarso momento perché investe il problema della compatibilità delle disposizioni regionali che normalmente prescrivono il previo ottenimento di un provvedimento autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa competente, con il nuovo principio di libertà di programmazione dell’apertura dell’esercizio contenuto nell’art. 11 comma 8 L. 27/2012.
In altre parole si pone un problema assai delicato di rapporto fra norma nazionale e regionale laddove l’autonomia legislativa regionale trova il limite costituzionale nei principi fondamentali individuati dal legislatore statale; principi che, nel caso in esame, costituiscono l’ambito entro il quale eccessive restrizioni regionali dovrebbero essere calmierate per non comprimere eccessivamente la libertà, anche per le ferie, riconosciuta dalla legislazione statale.