Iusfarma

L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

La demografia non è un’opinione: soppressione e modifica della sede farmaceutica in pendenza del concorso straordinario

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
La demografia non è un’opinione: soppressione e modifica della sede farmaceutica in pendenza del concorso straordinario


Non sono pochi i comuni nei quali l’istituzione di una nuova sede farmaceutica è avvenuta con l’utilizzo (facoltativo e non obbligatorio) del parametro demografico incompleto, cioè con un numero di residenti che non ha raggiunto il quorum pieno, bensì soltanto il 50% del parametro di 3300 abitanti stabilito dall’art. 1 della legge n. 475/1968 novellato dall’art. 11 del D. L. n. 1/2012. In alcuni casi, anzi, la nuova sede farmaceutica è stata istituita per un numero di residenti ben lontano dal quorum pieno (lo definirei quorum “condominiale”), con soglia di rilevanza del resto superata per pochi o pochissimi abitanti. Ho in mente un comune – caso limite, davvero – in cui la nuova farmacia è stata istituita, a breve distanza dalla prima, con una popolazione complessiva di 4951 abitanti o poco più e ciò per “promuovere la concorrenza” e non certo per garantire il servizio agli abitanti di qualche località difficile da raggiungere.

Vi è però da considerare che, mentre la popolazione rilevante per l’istituzione straordinaria delle sedi farmaceutiche nell’aprile 2012, come si ricorderà, era quella certificata dall’ISTAT al 31.12.2010, nell’anno successivo, cioè nel 2011, si sono svolte le operazioni del 15^ Censimento della popolazione. Le operazioni censuarie sono terminate alla data del 9 ottobre 2011 e i risultati del Censimento sono stati resi noti in data 18-12-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18-12-2012, S. O. n. 209).

È talvolta accaduto, allora, che i risultati demografici al 31.12.2010, che solo per poco avevano consentito l’istituzione della nuova sede farmaceutica, siano stati significativamente smentiti dal risultato censuario: di ciò anche i comuni hanno ovviamente dovuto prendere atto adeguando di conseguenza l’anagrafe comunale. In questi casi, alla data del 31-12-2011 e poi per tutti gli anni successivi, è stato accertato che il numero di abitanti del comune è inferiore alla soglia legale rilevante per l’istituzione di una nuova farmacia.

La demografia non è un’opinione (e neppure il diritto dovrebbe esserlo) e le norme in vigore, com’è noto, prevedono che ogni anno pari il numero delle farmacie esistenti in un comune debba essere adeguato al parametro di legge. Non dovrebbero esserci dubbi, allora, circa il dovere di provvedere alla soppressione della nuova sede, non ancora aperta, il cui presupposto demografico è venuto meno o forse neppure esisteva (se non in via meramente formale) alla data del 31 dicembre 2010.

Purtroppo le cose non sono così semplici: la matematica è utile per istituire una nuova farmacia, ma non si direbbe altrettanto per l’operazione inversa.

Tra le ragioni ostative alla soppressione della sede soprannumeraria e mai aperta, è stato osservato, vi sarebbe l’inserimento della medesima nel bando del concorso straordinario. Contro la soppressione della sede giocherebbe, infatti, la necessità di tutelare le “aspettative” dei farmacisti concorrenti, che si vedrebbero tradite se la sede fosse stralciata dal bando.

La tesi non convince, perché chi partecipa al concorso straordinario, com’è noto, sarà chiamato a indicare le preferenze per l’assegnazione delle sedi solo dopo essere stato validamente inserito nella graduatoria, che avrà efficacia biennale, e quindi fino a che la sede non sia stata assegnata è impossibile affermare che essa sia nelle aspettative di un concorrente o di un altro.

Prima ancora, inoltre, è facile osservare che il rispetto del parametro legale e la tempestività della revisione della pianta organica costituiscono esigenze d’interesse pubblico, le quali per definizione dovrebbero prevalere rispetto all’interesse privato del singolo concorrente.

Ovviamente il medesimo discorso potrebbe essere riferito anche a provvedimenti di revisione della pianta organica che, per qualsivoglia ragione, pur non disponendo la soppressione, debbano comunque intervenire sull’ambito territoriale di una nuova sede inserita nel concorso straordinario: per esempio, perché occorre disporre un decentramento oppure perché i risultati demografici hanno evidenziato un rilevante spostamento di popolazione dal 2010 a oggi, cosicché occorre modificare i confini della circoscrizione della sede istituita con il decreto Monti.

Davvero si dovrebbe ritenere che l’inserimento della sede farmaceutica nel bando di concorso straordinario (che tra l’altro doveva terminare nel 2013) renda tale sede intangibile e che le “aspettative” dei concorrenti siano superiori alle necessità di garantire il rispetto del parametro demografico e di programmazione territoriale del servizio pubblico?

Recenti ordinanze cautelari del Consiglio di Stato (n. 3944/2014) e del TAR di Bari (n. 759/2014) hanno ritenuto diversamente. Secondo tali prime pronunce giurisdizionali, pur nella sommarietà tipica della fase cautelare, “la pendenza del procedimento concorsuale non esime l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere …” e “le esigenze di raccordo con il procedimento concorsuale e le relative sedi messe a concorso possono essere soddisfatte attraverso la previsione dell’obbligo in capo alla Regione di dare pronta ed adeguata informazione ai candidati del concorso dei seguenti elementi: a) che pendendo il contenzioso … vi è la possibilità che il numero di farmacie messe a concorso … venga diminuito o modificato; b) che di conseguenza potrebbe essere modificata la dislocazione di quelle che rimarranno disponibili; c) che fino a che la situazione sia sub iudice l’assegnazione delle sedi esposte alla possibilità di soppressione o di diversa configurazione potrà – a discrezione dell’amministrazione competente – essere fatta “con riserva” ovvero restare sospesa”.

L’orientamento giurisprudenziale di cui sopra, insomma, esclude che le sedi farmaceutiche messe a concorso straordinario siano intangibili e prevede che l’interesse dei farmacisti partecipanti – comunque recessivo rispetto a quello della programmazione territoriale – sia tutelato semplicemente attraverso un’adeguata informativa preliminare alla procedura di interpello / assegnazione.


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.