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La regione non può subordinare alla proposta del comune la istituzione di una farmacia in un centro commerciale

Claudio Duchi
Claudio Duchi
La regione non può subordinare alla proposta del comune la istituzione di una farmacia in un centro commerciale


È noto che il decreto Monti, trasferendo ai comuni la competenza in ordine alla individuazione delle zone ove collocare le nuove farmacie e comunque più in generale ogni competenza in ordine alla dislocazione territoriale degli esercizi, ha tuttavia riservato alle Regioni la competenza residua di istituire una farmacia nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico ed infine nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000mq, purchè non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

La norma (art. 1 bis legge n. 475/1968 inserito appunto dal decreto Monti) prevede che le regioni operino tali istituzioni sentita l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, senza menzionare il comune.

È accaduto che la Giunta della Regione Veneto abbia approvato le “procedure inerenti l’individuazione e l’istituzione delle sedi farmaceutiche ex art. 1 bis L. n. 475/1968” ed in particolare, sulla scorta di tale norma regolamentare, abbia istituito una nuova farmacia in un centro commerciale sito nel Comune di Venezia.

Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dai farmacisti interessati al loro annullamento che ne hanno richiesto la sospensione.

Con l’ordinanza n. 634 depositata il 18.12.2013 il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo fondata l’argomentazione su cui soprattutto il ricorso era fondato: la procedura elaborata dalla Regione e l’effettiva istituzione della farmacia in un centro commerciale nel Comune di Venezia prevedevano, quale condizione per l’istituzione della nuova farmacia, l’inoltro alla Regione di una proposta comunale, nel senso che anziché determinarsi autonomamente, la Regione avrebbe dovuto decidere o meno l’istituzione della nuova farmacia in accoglimento od in rigetto della relativa proposta comunale.

Nel caso specifico, la istituzione di una nuova farmacia all’interno di un centro commerciale sito nel Comune di Venezia era appunto avvenuta in accoglimento della proposta comunale di situare proprio in quel luogo un nuovo esercizio farmaceutico.

Il TAR Veneto ha osservato in proposito che la subordinazione della istituzione da parte della Regione di nuove farmacie ex art. 1 bis, legge n. 475/1968, prevista dalle procedure e realizzata specificamente nel caso concreto di Venezia, rappresentava una distorsione tale da rendere illegittimi i provvedimenti e ciò perché manifestava un evidente conflitto di interessi in capo al Comune proponente.

Non va infatti dimenticato che le sedi farmaceutiche istituite dalla Regione nei centri commerciali e negli altri siti elencati nella norma richiamata debbono essere offerte in prelazione al Comune e questa circostanza determina una sorta di corto circuito, nel senso che il Comune, osserva il TAR Veneto, può essere portato a valutare l’opportunità di proporre l’istituzione di una nuova sede farmaceutica non già in base all’interesse della popolazione al miglior servizio, bensì sulla scorta di una valutazione imprenditoriale in proprio.

Dunque, osserva il TAR Veneto, il fatto che la norma non richieda né la proposta né il parere del Comune per l’istituzione di questo genere di sedi farmaceutiche è del tutto logico ed ampiamente significativo, proprio perché solo in questo modo si evita il conflitto di interessi di cui si è detto.

L’ordinanza va nella direzione già imboccata dal TAR Veneto quando ha investito la Corte Costituzionale del problema di legittimità costituzionale delle norme che, attribuendo al Comune i poteri in materia di pianta organica delle farmacie, evidenziavano il medesimo potenziale conflitto di interessi in capo all’ente che, da un lato, dispone la pianta organica e, dall’altro, gestendo o potendo gestire farmacie sul medesimo territorio, potrebbe essere portato a scelte convenienti al suo ruolo imprenditoriale.

Chi, come noi, ha sempre denunciato l’uso distorto del diritto di prelazione assegnato ai comuni, quasi sempre finalizzato a fare cassa piuttosto che a soddisfare gli interessi dei cittadini, non può che salutare con favore l’orientamento coerente del TAR Veneto.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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