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La sostituzione nella direzione della farmacia al compimento dell’età pensionabile: una necessaria precisazione

Claudio Duchi
Claudio Duchi
La sostituzione nella direzione della farmacia al compimento dell’età pensionabile: una necessaria precisazione


Benché siano passati pochi mesi, sembrano lontani i malumori suscitati dalla originaria dizione del comma 17 dell’art. 11 DL n. 1/2012 secondo cui la direzione della farmacia privata poteva essere mantenuta solo fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista.

Le proteste per quella che, non a torto, era sembrata una indiscriminata prevaricazione hanno portato all’attuale versione della norma aggiornata al DL 95/2012 secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione della farmacia privata…può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo”.

La nuova versione della norma ne ha chiarito la portata: non si tratta di una “sfiducia” nelle capacità professionali dei farmacisti in età pensionabile, bensì di aiutare la carriera dei giovani consentendo loro di accedere alla direzione della farmacia, come dimostra il fatto dell’esclusione dalla sostituzione delle farmacie rurali sussidiate, che si presume potrebbero non potersi permettere i costi di un direttore diverso dal titolare o dai soci della società titolare dell’esercizio.

Inoltre, il decorso dell’obbligo dal 1° gennaio 2015 ha stemperato la tensione e consente di programmare con maggior agio la sostituzione nella direzione della farmacia.

Sennonché, è emerso un problema curioso: talora sollecitati dalle Asl più zelanti, tal’altra per propria scelta (qualcuno ha infatti piacere di tirare il fiato) parecchi farmacisti hanno abbandonato la direzione della farmacia in favore di un direttore più giovane, anche non socio, nel caso di titolarità in capo ad una società di persone.

Ebbene, risulta che in qualche caso l’Autorità Sanitaria abbia richiesto a costoro di riprendere la direzione della farmacia essendo nel frattempo, per il richiamato mutamento normativo, stato procrastinato al 1° gennaio 2015 il termine per la sostituzione.

Ci si deve chiedere se questa richiesta è legittima e  la risposta è netta: non lo è per nulla. Infatti, la sostituzione  nella direzione della farmacia da un lato è avvenuta secondo la legge vigente nel momento in cui è stato posto in essere tale adempimento, mentre, dall’altro, la nuova versione del precetto normativo non impone affatto un ripristino della situazione precedente, bensì soltanto una nuova data di obbligatorietà della sostituzione.

È bene ricordare che le norme vanno interpretate secondo dati sistematici e di contesto in base ai quali non può negarsi che il rinvio della sostituzione obbligatoria al 1° gennaio 2015 risponde alle esigenze di favorire gli attuali direttori nel passaggio delle consegne e non già a quella di ritardare un passaggio che si giudica negativamente.

Da ciò discende che un eventuale ordine dell’Autorità Sanitaria di ripristino della situazione precedente sarebbe illegittimo non essendo possibile rintracciare alcun interesse pubblico a sostegno della motivazione.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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