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Le farmacie prestano servizi di interesse generale?

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Le farmacie prestano servizi di interesse generale?


La domanda non ha nulla di astratto dato che ad una prima lettura il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.L.vo 19.8.2016 n. 175) sembra escludere che le farmacie comunali possano venir gestite attraverso società a capitale misto pubblico e privato, ed imporre ai comuni la alienazione delle loro partecipazioni. Tutto passa attraverso la definizione dei “servizi di interesse generale” poiché, a parte altri ambiti, i comuni possono costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni societarie solo per lo svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nell’ambito di tale obiettivo, per la “produzione di un servizio di interesse generale”.

Sono servizi di interesse generale, secondo la definizione del D.L.vo 175/2016, “le attività di produzione o fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico” o sarebbero svolte a condizioni peggiori, che i comuni ritengono “necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale”.

Non pare che le farmacie possano rientrare in tale tipo di servizi, dal momento che qualora i comuni non esercitino il cosiddetto diritto di prelazione sulle nuove sedi esse vengono assegnate attraverso un concorso a farmacisti privati tenuti a svolgere la medesima attività nel rispetto delle medesime regole.

Dunque la eventuale iniziativa comunale non colma alcun vuoto, poiché le norme che regolano il settore garantiscono in ogni caso la conformità del servizio ai parametri indicati dalla legge.

Se questo è vero le partecipazioni dei comuni nelle società per la gestione delle farmacie comunali non possono essere mantenute (art. 4) e debbono essere alienate (art. 10).

Le norme del Testo Unico prevedono che le relative deliberazioni (del consiglio comunale) debbano essere motivate, con particolare riferimento alla convenienza economica delle alienazioni, specie nei casi (eccezionali ma non troppo) in cui viene “effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”.

Nel caso delle farmacie comunali la alienazione delle partecipazioni si intreccia con la alienazione della titolarità delle farmacie stesse, poiché nella maggior parte dei casi la partecipazione dei privati alle società di gestione è stata subordinata al versamento di somme considerevoli che, con maggiore o minore chiarezza, comportavano l’acquisizione di diritti più sulla farmacia come azienda che sulla società di gestione, che in definitiva è molto spesso una scatola vuota e come tale priva di un valore significativo.

Naturalmente ogni società è stata costituita e regolamentata in modo diverso, così come i bandi di gara per la selezione del socio privato hanno contenuti assai vari; di conseguenza ogni alienazione comporterà, a parte la non semplice individuazione di un prezzo di comune gradimento, la necessità di affrontare e risolvere problemi giuridici diversi.

Nulla vieta, almeno in teoria, che i comuni possano, anziché cedere le loro partecipazioni, acquistare quelle dei privati per poi liquidare la società e gestire le farmacie nelle forme espressamente consentite dalle norme di settore (art. 9 della legge 475/68) o mediante un concessionario (scelto ovviamente attraverso gare pubbliche) ma le condizioni economiche in cui tali enti generalmente si trovano rendono tale alternativa assai poco verosimile.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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