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Le limitazioni alle parafarmacie sotto la lente della giustizia

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Le limitazioni alle parafarmacie sotto la lente della giustizia


Tre recenti prese di posizione di altrettanti TAR hanno messo in discussione la coerenza delle norme che limitano l’attività delle parafarmacie, con particolare riferimento ai medicinali in fascia C con obbligo di prescrizione, con i principi europei e costituzionali che garantiscono libertà di concorrenza e di iniziativa economica, senza che – a giudizio dei TAR – ne sussistano giustificazioni di pubblico interesse.

Cominciamo dalla più recente.

Il TAR Catania, con ordinanza n. 2491 del 23.10.2012, nell’ambito del ricorso proposto da un farmacista titolare di una parafarmacia, ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea tre questioni pregiudiziali:

  • se i principi di libertà  di stabilimento, di non discriminazione, e di tutela  della concorrenza che sono alla base dell’ordinamento europeo, contrastino con le norme italiane che non consentono al farmacista abilitato di distribuire al dettaglio presso una parafarmacia anche farmaci soggetti a prescrizione medica su “ricetta bianca”, cioè interamente a carico dell’acquirente;
  • se l’art. 15 della Corte dei Diritti Fondamentali vada interpretato nel senso che il principio della libertà di esercizio della professione liberamente scelta si applichi anche al farmacista, in relazione ai diversi regimi applicabili ai titolari di farmacia e di parafarmacia;
  • se il divieto di abuso della posizione dominante possa trovare applicazione nel caso della posizione del titolare di farmacia che si avvantaggia del divieto per i titolari di parafarmacia di vendere i farmaci di fascia C, senza che ciò sia giustificato dalla tutela della salute pubblica.

L’ordinanza del TAR catanese costituisce uno sviluppo ed una integrazione del provvedimento del TAR Milano n. 895 del 22.3.2012 che ha per primo dubitato della compatibilità delle limitazioni poste alla dispensazione  dei medicinali di fascia C presso le parafarmacie con i principi europei.

Va ricordato che, in sintesi, a giudizio del TAR milanese la normativa italiana contrasta con i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza poiché tale normativa rende impossibile ad un farmacista accedere al mercato dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione, senza che ciò appaia ragionevolmente giustificato da alcuna esigenza di pubblico interesse, ed anzi favorendo posizioni di rendita create da una regolamentazione restrittiva.

La decisione della Corte di Giustizia certamente non si limiterà ad orientare le decisioni dei TAR di Milano e di Catania sulle specifiche questioni poste al loro esame, poiché investirà la architettura complessiva della normativa che regola la distribuzione dei farmaci al di fuori del SSN.

Va infatti tenuto presente che se formalmente si discute dei medicinali di fascia C con obbligo di ricetta, in realtà non vi è ragione di escludere che, se la questione verrà risolta in senso favorevole alle parafarmacie, anche gli altri medicinali con obbligo di ricetta, prescritti con “ricetta bianca”, ed in definitiva tutti i medicinali, possano essere dispensati presso le parafarmacie, che a questo punto potranno divenire farmacie vere e proprie, sia pure non convenzionate.

Nel frattempo anche un altro Tar, quello di Reggio Calabria, ha fornito il suo contributo al dibattito sulla dispensazione dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione, scegliendo però di interpellare non la Corte di Giustizia europea bensì la Corte Costituzionale.

Con l’ordinanza n. 333 del 9.5.2012 il TAR calabrese ha infatti posto all’attenzione della Corte la questione della compatibilità dell’art. 5 della legge 248/06 (cosiddetto “decreto Bersani) con gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 41 (libertà di iniziativa economica) della Costituzione, nella parte in cui non consente alle parafarmacie la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione.

Tale ordinanza non si discosta molto nelle sue argomentazioni da quella del TAR Milano che l’ha preceduta – e che viene richiamata –  ma preferisce far leva sulla libertà di iniziativa economica garantita dalla nostra Costituzione, letta alla luce dei principi europei, sottolineando che i limiti posti dalla legge a tale libertà devono essere ragionevoli, adeguati e proporzionati.

A giudizio del TAR di Reggio Calabria la compressione dell’esercizio dell’attività economica delle parafarmacie rispetto alle farmacie tradizionali non si giustifica sotto il profilo della tutela della salute, analoghe essendo le garanzie offerte (ricetta medica, professionalità del farmacista e sua verifica, provenienza del farmaco e sua tracciabilità), sicchè “la discriminazione in danno delle c.d. parafarmacie, escluse dalla vendita dei farmaci di fascia C, risulta del tutto irrazionale ed ingiustificabile”, anche in relazione al controllo delle spesa pubblica, trattandosi di medicinali a totale carico dell’acquirente; al contrario una maggiore concorrenza su tali prodotti potrebbe favorire una diminuzione dei prezzi a favore dei consumatori.

In definitiva è probabile che entro l’anno prossimo tanto la Corte di Giustizia europea quanto la Corte Costituzionale italiana facciano conoscere le loro decisioni che potrebbero essere entrambe a favore delle parafarmacie, non solo perché gli argomenti a favore di una maggior liberalizzazione sono oggi quelli che riscuotono maggior credito, ma anche perché i sistemi pubblici di sicurezza sociale e sanitaria sono ritenuti troppo costosi, e vengono costretti a ridurre le prestazioni erogate, con la conseguenza che l’acquisto di medicinali sarà sempre più spesso a carico dei clienti, ciò che potrà giustificare l’esistenza di una doppia rete di presidi: le farmacie convenzionate  con il SSN, distribuite secondo la tradizionale logica di panificazione territoriale, e le farmacie  non convenzionate, collocate liberamente sulla base di criteri puramente economici.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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