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Regolamento sulle procedure istruttorie dell’AGCM

Gabriella Ferraris
Gabriella Ferraris
Regolamento sulle procedure istruttorie dell’AGCM


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 8 agosto 2012 ha adottato un regolamento unico (provvedimento n. 23788) sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa , pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie. Il nuovo regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 28 agosto 2012 ed è entrata in vigore il 12 settembre 2012. Il nuovo regolamento ha sostituito i regolamenti  adottati il 15 novembre 2007 n. 17589 e n. 17590, rispettivamente sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, armonizzando  e semplificando le procedure esistenti, ed ha introdotto la disciplina della procedura istruttoria in materia di clausole vessatorie, modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o le loro unioni , nonché  procedure di interpello, come richiesto dall’art. 5 co. 5 del dl 1/2012. Sulla nuova disciplina si tornerà in seguito mentre ci preme evidenziare le modifiche apportate ai regolamenti unificati.

All’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Antitrust, è assegnata la competenza a valutare la pubblicità ingannevole, regolata dal D.Lgs 145/2007 e le pratiche commerciali scorrette previste e disciplinate dal titolo III del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).

Resta confermato che possono rivolgersi all‘AGCM consumatori, operatori professionali e piccole imprese per chiedere di aprire un procedimento per l’accertamento di violazioni. A tal fine devono inviare una comunicazione in forma cartaceo o elettronica (webform o PEC)  fornendo le opportune informazioni per identificare la pratica commerciale contestata.

E’ importante notare che il nuovo regolamento indica come “essenziali” e condizioni imprescindibili di ricevibilità dell’istanza di intervento   i dati identificativi del soggetto denunciante. Vi è però attenzione alle esigenze di riservatezza del soggetto che chiede l’intervento a condizione che siano indicate, a pena di decadenza, nell’istanza stessa.

Il  nuovo regolamento, rispetto ai precedenti, si sofferma maggiormente sulla fase preistruttoria. All’istanza di intervento segue  una fase intermedia nella quale l’Autorità si riserva di valutare se dare corso o meno al procedimento. L’Autorità potrà archiviare se mancano i  presupposti della pubblicità ingannevole  e delle scorrette pratiche commerciali come delineate dalla legge o anche per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti.

Nuova è anche la facoltà dell’Autorità di dichiarare il “non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorità d’intervento, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa”. E’ comprensibile che l’Autorità persegua solo i comportamenti che possono avere maggior impatto sui consumatori; qualche dubbio invece si pone per quanto riguarda le priorità d’intervento che, in mancanza di ulteriori chiarimenti, saranno nella totale discrezionalità dell’AGCM.

Nella  fase preistruttoria è possibile la “moral suasion” cioè l’invito che il responsabile del procedimento, salvo casi di particolare gravità e previo consenso del Collegio, può rivolgere al professionista di   rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità o di una pratica commerciale a fronte dell’archiviazione dell’istanza di intervento. La condotta diretta ad eliminare con immediatezza i profili di illegittimità nella pubblicità e nella pratica commerciale è giustamente incentivata e premiata perché efficace ed in grado di realizzare la tutela reale del consumatore.

Solo quando non ci siano i presupposti per un’archiviazione o di provvedimenti di non luogo a procedere si aprirà la fase istruttoria dando avvio al procedimento.

Sempre nell’ottica di privilegiare una tutela reale e efficace degli interessi del consumatore piuttosto che un atteggiamento punitivo, nei  45 giorni successivi  l’apertura del procedimento il professionista può evitare di essere fatto oggetto di censure e di sanzioni presentando degli “impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità”. Se gli impegni sono ritenuti idonei l’AGCM li accetterà rendendoli obbligatori e chiuderà il procedimento senza accertare infrazioni. L’AGCM potrà disporre  che gli impegni siano pubblicati a cura e spese del professionista determinando il mezzo, le modalità di tali adempimenti ed i termini entro cui porli in essere.

In ordine ai  termini la preistruttoria deve concludersi entro 180 giorni dal momento del ricevimento dell’istanza di intervento  mentre il procedimento, una volta aperto, non può protrarsi oltre 120 giorni (180 se il professionista sia residente , domiciliato o abbia sede all’estero) cui possono aggiungersi 30 giorni per i casi in cui l’AGCM deve chiedere il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di ulteriori 60 giorni   nel caso di particolari esigenze istruttorie nonché in caso di estensione soggettiva o oggettiva del procedimento. Il termine può inoltre slittare di  30 giorni se viene disposta l’acquisizione di informazioni essenziali al fine della valutazione della fattispecie presso istituzioni o enti pubblici.

Il nuovo regolamento nulla dice, e sarebbe invece stato utile un chiarimento, in ordine alla validità dei termini indicati anche in caso di riapertura del procedimento Il problema si è  posto nella pratica quando per ovviare a vizi istruttori rilevati dal TAR e causa di annullamento di alcuni provvedimenti, l’AGCM ha ripetuto l’istruttoria di casi già trattati senza tener conto del tempo trascorso dal momento dell’avvio del procedimento.

Restano confermate le disposizioni che disciplinano la partecipazione all’istruttoria degli interessati e la possibilità di accesso ai documento formati o detenuti dall’AGCM concernenti il procedimento così come le disposizioni riguardanti la possibilità dell’AGCM di chiedere informazioni sulle questioni trattate a terzi o di disporre delle perizie. Per queste ultime l’AGCM si dovrà rivolgere a università, centri ricerca o ad istituti a carattere scientifico che designeranno i periti.

Al responsabile del procedimento spetta di decidere quando il caso è istruito e di comunicare la chiusura al professionista. Il professionista può presentare memorie conclusive e documenti entro un termine non inferiore a 10 giorni, stabilito e comunicato dal responsabile del procedimento; acquisito, quando necessario il parere dell’Autorità per le Comunicazioni, che dispone di 30 giorni per esprimersi, tutti gli atti vengono rimessi al collegio per la decisione.

Nel caso di provvedimento negativo l’AGCM può disporne la pubblicazione per intero o per estratto così come la diffusione di dichiarazioni rettificative.

I provvedimenti dell’AGCM relativi ai procedimenti vengono pubblicati sul sito  e sul Bollettino.


Gabriella Ferraris

Nata a Vercelli nel 1964, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1989, quale alunna del “Collegio Nuovo” della Fondazione S. Bruni. È avvocato dal 1992 (albo degli avvocati di Milano) e si occupa in particolare di questioni relative alla produzione e distribuzione di prodotti cosmetici, dietetici ed erboristici, anche quale redattrice di riviste giuridiche specializzate in tali settori. Relatrice in corsi ECM per farmacisti e docente in seminari nell’ambito del corso di laurea in Tecniche erboristiche di Milano (Edolo), Modena, Padova, Torino (Savigliano) e Salerno.
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