Si può dire fortunatamente consolidato l’orientamento che sancisce l’obbligo di procedere alla revisione della pianta organica con soppressione della sede non ancora assegnata a mezzo del concorso straordinario, una volta accertato il difetto del “quorum” necessario per l’istituzione della ulteriore sede farmaceutica.
Il caso: sottoposto all’esame del Tar Calabria e risolto con la sentenza n. 2094 del dicembre2017, riguardava l’istituzione della terza sede farmaceutica da parte di un comune calabro che si è avvalso della previsione normativa che consente l’apertura di un’ulteriore farmacia qualora la popolazione residente sia superiore al 50% del parametro stesso.
Oggetto del contendere: la legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, della revisione della pianta organica che ha confermato la terza sede e dei provvedimenti regionali anch’essi di conferma della predetta sede fra quelle messe a concorso in dipendenza dell’esistenza o meno dell’obbligo di procedere alla revisione delle sedi farmaceutiche con soppressione di quella non ancora assegnata.
Il Tar: tale obbligo è stato valutato dal TAR alla luce del dato della popolazione nell’anno 2013, potendosi porre per la prima volta nell’anno 2014; il primo anno pari successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 1/2012.
Una volta accertato che, sulla scorta dei dati rassegnati dall’Istat e non di quelli divergenti dell’anagrafe comunale, alla data del 31 dicembre 2013 non sussisteva il quorum necessario per l’istituzione della terza sede farmaceutica (6600 + il 50% del parametro di 3.300 abitanti), il TAR non ha avuto dubbi a dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, così consolidando l’orientamento delineato dal Consiglio di Stato, che configura:
- la revisione della pianta organica come atto dovuto a prescindere da valutazioni discrezionali;
- l’accertamento del decremento della popolazione al di sotto dei parametri di legge come presupposto per “procedere alla revisione entro il mese di dicembre dell’anno pari successivo a quello in cui si è verificato il decremento” con soppressione delle sedi previste che non siano ancora state assegnate;
- specularmente, l’accertamento dell’ incremento demografico al di sopra dei parametri di legge come presupposto per operare in senso opposto da parte dell’Amministrazione;
- la revisione della pianta organica legata a dati di rilevazione della popolazione residente pubblicati dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) poiché “obiettivamente riscontrabili evitando il riferimento a rilevazioni effettuate dai comuni”;
- la titolarità di “una posizione qualificata e differenziata” del titolare della sede comunale “che risulta lesa dall’atto implicante la mancata revisione della pianta organica delle farmacie” e dagli atti regionale basati sulla persistente ed errata previsione di una sede illegittima.
Il principio di diritto si delinea: il concorso straordinario non esonera la P.A. dal revisionare il numero delle farmacie secondo le modulazioni dettate dalla legge; in tale contesto è destinata a prevalere la oggettività dei parametri ISTAT su quelli delle singole anagrafi comunali con la conseguente soppressione delle sede anche dall’elenco regionale di quelle disponibili ed assegnabili a concorso.