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L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

Un caso di manifesta irragionevolezza

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Un caso di manifesta irragionevolezza


La III^ Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1153 del 6 marzo 2015, relativa alla localizzazione della sesta sede farmaceutica del Comune di Pontassieve, ritenuta illegittima del TAR Toscana per irrazionalità e difetto di motivazione, “ricorda la propria costante giurisprudenza riguardo alla natura ampiamente discrezionale delle scelte dell’amministrazione comunale riguardo alla dislocazione delle sedi farmaceutiche, ed al carattere solo indicativo dei criteri (peraltro formulati in modo generico e per certi aspetti contraddittorio) di cui all’art. 11 del decreto legge n. 1/2012. Si è anche detto che il coefficiente demografico di 3300 abitanti ha rilievo solo al fine di determinare il numero delle farmacie spettanti complessivamente al Comune, ma non si riferisce necessariamente al “bacino di utenza” del singolo esercizio farmaceutico”.

“In genere, nelle numerose fattispecie sinora esaminate questa Sezione ha giudicato infondate le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione e/o manifesta irragionevolezza, sollevate nei confronti dei provvedimenti adottati in questa materia. Nondimeno, il caso in esame merita una soluzione diversa, in ragione delle sue particolarità di fatto”.

A questo punto la sentenza esamina in dettaglio la distribuzione delle farmacie nel comune, osservando che la nuova sede è stata localizzata in una frazione di circa 3.000 abitanti, già servita da una farmacia, anziché nel capoluogo, che contando oltre 10.000 abitanti, è servito da due sole farmacie, ed afferma che tale situazione “appare manifestamente squilibrata”.

Conclusivamente viene osservato che:

“qualora vi fossero state buone ragioni per giustificare una scelta siffatta, ictu oculi sproporzionata, di tali ragioni avrebbe dovuto dare puntualmente conto la motivazione della delibera impugnata. In ogni caso, non è compito di questo Collegio stabilire se la sesta farmacia si debba ubicare nel capoluogo, ovvero in una delle località minori attualmente sprovviste di farmacia; qui si vuole solo sottolineare che la soluzione adottata nella delibera impugnata appare manifestamente irragionevole, o a tutto concedere carente di motivazione”.

L’interesse della sentenza sta dunque tanto nella sostanziale conferma della tradizionale giurisprudenza secondo la quale la discrezionalità che la legge affida ai comuni è così ampia da risultare di solito incensurabile da parte del giudice amministrativo, quanto nella affermazione che tale discrezionalità trova il suo limite nella manifesta irragionevolezza, che nel caso di Pontassieve emerge sia dal contrasto della scelta effettuata con i limiti della logica sia dalla mancanza di una motivazione che possa dare conto delle ragioni che l’hanno ispirata.

In realtà su di un piano diverso – quello economico – la scelta del Comune non è stata affatto “irragionevole”, poiché tale Comune è titolare di una delle due farmacie del capoluogo, che avrebbe certamente visto diminuire il suo fatturato se la nuova sede fosse stata istituita nel capoluogo anziché in una frazione.

La Corte Costituzionale ha recentemente eluso la questione del conflitto di interessi tra il comune come titolare e come ente regolatore (ordinanza n. 24 del 27.2.2015) ma come è evidente il problema esiste e continua a determinare scelte comunali oltremodo discutibili.

Quella delle farmacie comunali, e della loro pur comprensibile (ma illegittima) tutela, è dunque la spina irritativa che suscita buona parte del contenzioso in materia: per restare in Toscana si veda ad esempio la sentenza del TAR di Firenze, II^ Sezione, n. 788 del 7.5.2014, relativa al Comune di San Miniato.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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