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Baruffe ereditarie e rimedi giudiziari

HWP - Franco Lombardo Cosmo
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Baruffe ereditarie e rimedi giudiziari


La giustizia italiana è notoriamente molto lenta ed è quindi interessante anche per la rapidità con la quale è stato adottato il provvedimento del Tribunale di Terni 6.6.2013 che, nel contrasto tra due fratelli eredi di un titolare di farmacia sulla sorte della farmacia ereditata, ha assegnato in via di urgenza – stante la imminente scadenza del termine della gestione ereditaria –  l’esercizio all’erede laureato ed idoneo, (salvi i necessari conguagli da determinarsi successivamente) consentendogli così di ottenere dall’Autorità sanitaria la intestazione della farmacia.

La motivazione del provvedimento è stringata ma chiarissima, ed è stata adottata sulla mera base di quanto esposto e documentato dall’erede farmacista senza che vi fosse il tempo per sentire le ragioni dell’altro erede in quanto pochi giorni dopo sarebbe scaduto il termine di legge, con la conseguente decadenza degli eredi dalla possibilità di cedere la farmacia.

D’altro canto l’assegnazione giudiziale della farmacia ad uno dei due eredi ha carattere del tutto provvisorio, e potrebbe essere revocata nel corso del giudizio ordinario che dovrà necessariamente seguire, poiché altrimenti il decreto del Giudice ternano perderebbe la sua validità.

Il provvedimento in questione viene di seguito riprodotto integralmente, salva la indicazione delle parti mediante le sole iniziali.

Tribunale di Terni

Il Giudice, dr.sa Barbara Di Giovannantonio,

  • letto il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da  A. C., in proprio e nella qualità di socio della ditta eredi dr. C. C., con il quale chiedeva che venisse dichiarato inaudita altera parte lo scioglimento della comunione ereditaria incidentale insistente sull’azienda per l’esercizio della farmacia sita in ………, con assegnazione dell’intera azienda al medesimo ricorrente nella qualità di unico erede in possesso dei titoli di legge per il divenir titolare della farmacia, salvo conguaglio;
  • rilevato che in data 11.6.2003 decedeva il dr. C. C., titolare della farmacia sita in, …….., lasciando eredi il ricorrente A. C. e la di lei sorella E. C.;
  • rilevato che con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. ….., venivano autorizzati gli eredi sopra indicati alla gestione provvisoria della farmacia ex art. 12, comma 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e succ. modif., sotto la responsabilità del direttore dr. A. C., all’epoca già farmacista;
  • rilevato che con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL  n. … ., veniva esteso a dieci anni (termine ultimo 10 giugno 2013) il periodo di gestione provvisoria della Farmacia del dr. C. C., in quanto la signora E. C. si era iscritta alla Facoltà di Farmacia presso l’Università di ……, ex art. 7, comma 9 della legge n. 362/1991;
  • rilevato che, necessariamente, al termine del periodo di gestione provvisoria autorizzato (10.6.2013) la signora E. C. non possiede il titolo richiesto dall’art. 12 della legge 2.4. 1968 n. 475 ove è previsto che il trasferimento della titolarità della farmacia può avere luogo solo a favore di farmacista e che nel caso specifico di morte del titolare gli eredi possono effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 362/1991 l’erede privo dei requisiti richiesti deve cedere o vendere la propria partecipazione societaria a soggetti in possesso dei predetti requisiti con attivazione della procedura concorsuale;
  • rilevato che ad oggi E. C. non ha ceduto in favore del ricorrente o in favore di terzi, in possesso dei requisiti di legge, la propria quota;
  • rilevato che la normativa in vigore impone che sia lo stesso titolare della farmacia ad avere la gestione diretta e personale dell’attività, pena la decadenza dal titolo;
  • ritenuto che in sede di divisione ereditaria la farmacia dovrà necessariamente essere assegnata all’unico erede in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità professionale richiesti dalla legge e quindi al dr. A.C..;
  • ritenuto che sussiste il periculum in mora atteso il pregiudizio irreversibile che deriverebbe al ricorrente alla scadenza della gestione provvisoria allorchè la signora  E. C. restasse contitolare della farmacia C. pur essendo priva dei requisiti professionali di legge;
  • ritenuto di dover provvedere inaudita altera parte poiché i tempi per la convocazione della controparte determinano un grave danno per il ricorrente in considerazione della prossima scadenza della gestione provvisoria;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 ter, sexies 2° comma e 700 cpc

DISPONE

in via d’urgenza la assegnazione della farmacia del dr. C. C., sita in, …….., al dr. A. C., salvo conguagli che verranno determinati nel giudizio di merito di scioglimento della comunione;

FISSA

per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l’udienza del ……


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