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Concorso straordinario farmacie, assegnazione della sede e incompatibilità

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Concorso straordinario farmacie, assegnazione della sede e incompatibilità


I farmacisti che hanno partecipato al concorso straordinario per la gestione associata e si trovano utilmente collocati nella graduatoria in queste settimane stanno ragionando sulla costituzione della società tra loro in vista dell’apertura della nuova farmacia. A tal proposito, tra le mille questioni aperte, una delle domande che più spesso ci vengono rivolte riguarda le cause di incompatibilità previste dall’art. 8, comma 1, della legge n. 362/1991: in che momento il vincitore deve lasciare l’incarico o il posto di lavoro che risulti incompatibile con la partecipazione alla società?

Per chiarirci le idee, occorre partire innanzitutto dal testo delle norma. L’art. 8, comma 1, della legge n. 362/1991 dispone: “1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”.

L’art. 7 sopra richiamato indica i soggetti ai quali è riservata “la titolarità dell’esercizio della farmacia privata” e cioè, fino a quando il Parlamento non avrà approvato il DDL “concorrenza” di cui si discute in queste settimane, “le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone e le società cooperative a responsabilità limitata”.

Il dato letterale aiuta a mettere a fuoco una prima constatazione quasi scontata (ma forse non troppo, considerati i dubbi che continuano a circolare tra i concorrenti vincitori): e cioè, che le cause d’incompatibilità, delle quali stiamo parlando, riguardano non la partecipazione a una qualsiasi società tra farmacisti, bensì la partecipazione a una società tra farmacisti che aspiri a ottenere la titolarità o che già sia stata riconosciuta titolare di una sede farmaceutica.

Si tratta quindi di un requisito personale dei soci farmacisti (il NON trovarsi in alcuna delle situazioni descritte dall’art. 8 L. n. 362/1991 quali impeditive e ostative alla partecipazione nella società di cui all’art. 7 L. n. 362/1991), che deve sussistere a partire dal momento in cui i vincitori chiedono alla p. A. competente il rilascio del provvedimento di titolarità della sede farmaceutica vinta a concorso, cioè di essere autorizzati all’apertura e all’esercizio della relativa farmacia, e non al momento della costituzione della società davanti al notaio, quando la titolarità della sede non è ancora stata riconosciuta e magari saranno necessarie ancora alcune settimane o addirittura qualche mese prima che la farmacia possa essere autorizzata e attivata.

D’altra parte, secondo la lettura fornita qualche anno fa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 275/2003), la ratio della norma che, nel disciplinare le incompatibilità, costituisce gravosi limiti alla libertà economica dei soggetti coinvolti, risiede nel concreto obiettivo di “evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute”.

È evidente, dunque, che il conflitto d’interesse che il legislatore ha inteso evitare, a tutela del diritto alla salute, può realizzarsi solo nel momento in cui la farmacia è concretamente in esercizio e non nelle fasi prodromiche all’avvio dell’attività aziendale e professionale. L’insussistenza di cause di incompatibilità, insomma, non dovrebbe essere questione che riguardi il notaio, bensì l’amministrazione sanitaria e le verifiche che essa deve compiere nel momento in cui è chiamata a riconoscere la titolarità della farmacia, autorizzandone l’apertura e l’esercizio.

Altrettanto evidenti ragioni di opportunità (si tratta innanzitutto di non complicarsi la vita) suggeriscono ai vincitori, in relazione alle specifiche procedure descritte dalle diverse legislazioni regionali e all’evoluzione del dibattito sulla tutt’oggi vexata quaestio relativa a titolarità e “gestione associata” della farmacia, di sentire l’orientamento dell’Amministrazione sanitaria sul punto, anche alla luce della novità delle questioni.

Almeno nella modesta opinione di chi scrive, tuttavia, l’ipotesi che i concorrenti vincitori debbano lasciare il posto di lavoro già al momento della costituzione della società, con settimane o mesi d’anticipo dall’apertura e prima di divenire titolari della farmacia, trova scarso fondamento giuridico.


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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