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Concorso straordinario farmacie: è legittima la graduatoria della Regione Liguria

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Concorso straordinario farmacie: è legittima la graduatoria della Regione Liguria


Con la sentenza n. 883/2015, depositata il 5 novembre 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale di Genova ha riconosciuto la legittimità della graduatoria del concorso straordinario bandito dalla Regione Liguria per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche istituite in applicazione del “decreto Monti” e delle altre sedi disponibili per il privato esercizio. A questo punto, salvo ovviamente eventuali pronunce cautelari in appello, l’assegnazione delle farmacie ai vincitori non dovrebbe essere lontana. Il TAR ha innanzi tutto dato atto dell’interesse legittimo del concorrente a impugnare tutti gli atti della procedura, incluso il bando, nel momento dell’approvazione della graduatoria, nonché di proporre il ricorso in proprio (cioè da solo), benché partecipante “per la gestione associata”, sulla base de ”l’univoco orientamento giurisprudenziale – formatosi in tema di pubbliche gare, ma certamente applicabile alla fattispecie de qua, attesa l’eadem ratio – secondo il quale ciascun membro di un’associazione temporanea può impugnare a titolo individuale gli atti della procedura, atteso che il fenomeno del raggruppamento di imprese, tanto più in caso di raggruppamento ancora costituendo, non dà luogo ad un’entità giuridica autonoma, che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono (Cons. di St., VI, 2.7.2014, n. 3336)”.

Nel merito, tra le varie argomentazioni riportate nella corposa sentenza, in particolare le seguenti meritano di essere segnalate.

  1. La Giunta Regionale (e non il dirigente) è competente a provvedere in materia di concorso farmaceutico straordinario, in applicazione della norma regionale (art. 4 della L. R. n. 3/1991) che delinea la competenza giuntale in materia di concorso farmaceutico ordinario.
  2. Il bando di concorso è legittimo, anche nella parte in cui prevede che, a seguito d’interpello, i candidati vincitori hanno l’obbligo di indicare, in ordine di preferenza, un numero di sedi pari a quello della propria posizione in graduatoria e devono accettare la sede offerta entro 15 giorni, pena l’esclusione dalla procedura.Tale meccanismo, che a quanto pare è stato adottato in tutti i bandi regionali, era stato criticato sotto il profilo dell’irragionevolezza e della violazione del principio del merito perché consente al primo dei non interpellati di ottenere la sede farmaceutica eventualmente rinunciata da un concorrente meglio collocato in graduatoria (al limite, anche dal primo classificato), in sostanza pregiudicando i candidati meglio classificati a vantaggio di candidati ammessi alla graduatoria in posizione inferiore (e neppure vincitori di sede), i quali potrebbero ottenere sedi più appetibili.

    Al contrario, secondo il TAR ligure: “il meccanismo censurato, oltre ad essere conforme a quello descritto all’art. 11 comma 6 del D.L. n. 1/2012 …, realizza … un giusto contemperamento tra le esigenze pubbliche prevalenti di economicità e speditezza del procedimento amministrativo di copertura delle sedi farmaceutiche vacanti, da un lato, e quelle private di aspirazione ad una sede confacente, dall’altro. Oltre a ciò, può osservarsi che l’interesse alla scelta della sede dipende strettamente dalla collocazione in graduatoria: sicché, mentre la dott.ssa …[omissis] vanta sicuramente un interesse giuridico alla assegnazione della sede da lei indicata al [omissis] posto della sua personale graduatoria di gradimento, non altrettanto può dirsi per le sedi da lei stessa indicate in posizione poziore, in relazione alle quali vanta soltanto una aspettativa di mero fatto, in quanto dipendente dalle scelte effettuate – sulla base di considerazioni soggettive e personali – da tutti coloro che la precedono in graduatoria. Si tratta di una posizione non meritevole di tutela, e comunque subordinata alle prevalenti esigenze pubbliche di urgente copertura delle sedi farmaceutiche vacanti.

  3. L’esclusione dei concorrenti, le cui domande di partecipazione erano prive del requisiti formale della PEC, disposta unicamente per il tramite della piattaforma informatica ministeriale, non ha comportato la violazione dei principio di anonimato, anche se l’adozione dei criteri valutativi dei titoli da parte della Commissione è avvenuta successivamente.Osserva in proposito il TAR che, “al fine di gestire in maniera uniforme in tutta Italia la procedura straordinaria per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, il Ministero della salute ha realizzato un’apposita piattaforma tecnologica ed applicativa unica (specificamente prevista dall’art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6.7.2012, n. 95), e che le domande di partecipazione al concorso sono state presentate esclusivamente via internet, tramite detta piattaforma (cfr. l’art. 5 del bando).
    La stessa fase di ammissione alla procedura è stata gestita dal Ministero, che ha fornito alla Regione Liguria l’elenco dei candidati da escludere.
    Premesso che la Commissione non aveva dunque la disponibilità materiale delle domande, si osserva come, nel caso di specie, la Commissione – su esplicita sollecitazione del presidente – abbia espressamente rinviato l’accesso al portale ministeriale e alla sezione recante le candidature presentate in Liguria alla predisposizione dei criteri generali cui attenersi nelle valutazioni demandate alla propria discrezionalità [omissis].
  4. La mancata indicazione della tipologia di un master (di primo o di secondo livello) preclude l’assegnazione del relativo punteggio, come stabilito dai criteri valutativi generali adottati dalla Commissione (nessun punteggio in assenza di specifica indicazione della tipologia del titolo di studio posseduto), che ha correttamente assegnato il solo punteggio di 0,05 per la pubblicazione della tesi finale su di una rivista scientifica.

Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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