La concreta e oggettiva impossibilità di attivare la sede farmaceutica vinta a concorso nella zona localizzata dal provvedimento comunale istitutivo della sede all’avvio della legge Monti, rappresenta una ipotesi eccezionale dell’evolversi della procedura concorsuale e, tuttavia, non così rara. La fattispecie riguarda la terza sede farmaceutica comunale che doveva essere aperta obbligatoriamente nel rispetto del parametro demografico 1/3.300, essendoci una popolazione residente di 11.000 abitanti e che, tuttavia, non viene attivata per la totale impossibilità di trovare i locali. Non la mera difficoltà o l’indugio in attesa di migliori locali, ma la vera e propria totale assenza degli stessi, la cosiddetta sede “nelle risaie “ o “nelle campagne” dove non dà fastidio a nessuno.
Il Consiglio di Stato aveva già avuto modo di occuparsi della vicenda in sede cautelare nel marzo 2019 e, con la recente decisione n. 207/2020 in commento, ha confermato la pregressa statuizione esprimendo il principio per cui l’impossibilità di aprire le nuove sedi farmaceutiche arreca un grave pregiudizio non solo al farmacista assegnatario ma anche all’interesse pubblico alla fruibilità del servizio che, in ogni caso, deve avvenire nel rispetto della legge.
Questo è il punto focale: il rispetto della legge è da intendersi come riferito all’istituto della pianta organica che costituisce lo strumento di programmazione “per eccellenza” con il quale il Comune disciplina la dislocazione delle sedi farmaceutiche nel territorio comunale al fine di garantirne la corretta localizzazione, in modo da assicurare agli utenti il più agevole e funzionale accesso al servizio farmaceutico.
A sua volta, lo speculare istituto della revisione della pianta organica assolve alla funzione di consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro localizzazione laddove emerga, col trascorrere del tempo, una “disfunzionalità” nella pianificazione che si rivela non più rispondente all’interesse pubblico.
Ciò si verifica, normalmente, in caso di spostamento della popolazione (in genere dal centro storico verso le zone periferiche ove sono sorti nel frattempo nuovi insediamenti abitativi), ovvero in caso di incremento del numero dei residenti (comportando in tal caso, l’incremento del numero delle sedi farmaceutiche).
La disfunzionalità della pianificazione emerge, però, secondo il Consiglio di Stato “anche (e forse ancor più)” in un caso come quello in commento caratterizzato dalla totale e assoluta impossibilità di aprire la terza farmacia per carenza di locali idonei nella zona di pertinenza, non venendo in rilievo “lo spostamento della sede in una zona economicamente più attrattiva, né la semplice difficoltà a reperire i locali idonei”.
Da qui l’accoglimento da parte del Consiglio di Stato della richiesta di ricorrere alla revisione della pianta organica che, proprio in circostanze come queste, si rivela lo strumento capace, in assoluto, di garantire il corretto equilibrio fra la spinta liberalizzatrice introdotta dal decreto Monti e la necessità di un contingentamento rispondente alla necessaria capillarità farmaceutica sul terriotorio.
Il Supremo Collegio non ha dubbi, infatti, nello statuire che non costituisce ostacolo alla revisione della pianta organica neppure la posizione degli altri concorrenti nel concorso straordinario (che avrebbero rinunciato alla sede per mancanza di locali) e soggiunge che ciò “vale a maggior ragione quando non viene in rilievo la riduzione del numero delle sedi, ma soltanto la modifica della zona di pertinenza”.
Risulta quindi totalmente illogica ed irragionevole la scelta comunale di privilegiare l’interesse dei concorrenti rinunciatari della sede, al posto di tutelare l’interesse pubblico ad un più efficiente e capillare servizio farmaceutico per i propri cittadini attraverso il valido strumento della revisione della pianta organica.