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Decentramento per… accentramento

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Decentramento per… accentramento


La recentissima sentenza 3829/2016 del Consiglio di Stato dà occasione di riflettere sulla evoluzione dell’istituto del decentramento di farmacia di cui all’art. 5 della legge 362/1991. La sentenza decide il caso del trasferimento di una farmacia di un Comune calabrese da una frazione sempre meno abitata in una zona centrale lasciata da tempo libera da una farmacia comunale che aveva chiuso i battenti per difficoltà sue proprie.

I titolari delle farmacie limitrofe al territorio che attraverso il trasferimento dalla frazione la farmacia aveva occupato avevano impugnato sia il provvedimento con il quale la corrispondente sede era stata stralciata dal concorso straordinario in cui era stata inserita come sede vacante, sia il finale provvedimento di autorizzazione all’apertura rilasciato alla farmacia decentrata.

Il TAR Calabria aveva accolto il ricorso delle farmacie confinanti negando che la zona occupata per decentramento fosse di nuovo insediamento abitativo ed inoltre osservando che il decentramento secondo la normativa regionale avrebbe potuto essere ottenuto solo attraverso una procedura comparativa tra varie farmacie aspiranti.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato l’impostazione del primo giudice accogliendo l’appello ed in particolare i motivi di impugnazione attinenti all’interesse a ricorrere, pur trattandosi di profili che non erano stati proposti al TAR Calabria, ma che il nuovo difensore aveva potuto proporre per la prima volta in grado di appello essendo rilevabili anche d’ufficio.

Con la sentenza n. 3829 richiamata ha infatti stabilito che i titolari delle farmacie insediate vicino alla sede assegnata per decentramento non avevano legittimazione ad impugnarne lo stralcio dal concorso straordinario poiché a tale concorso non avevano partecipato e neppure avevano interesse ad impugnare il provvedimento finale autorizzativo dell’apertura della farmacia decentrata accampando il mancato espletamento del concorso tra aspiranti al decentramento poiché neppure a tale concorso avrebbero potuto partecipare.

La sentenza è interessante perché afferma un principio talora trascurato, vale a dire che l’interesse a ricorrere non deve essere presupposto in tutti i titolari di una farmacia del Comune in riferimento a tutto ciò che riguarda la dislocazione degli esercizi sul territorio comunale, bensì va rintracciato in riferimento ai motivi di ricorso effettivamente proposti.

In definitiva: non può dolersi del mancato espletamento del concorso tra gli aspiranti al decentramento il titolare di farmacia che non avrebbe potuto parteciparvi né può dolersi dello stralcio della sede farmaceutica dal concorso in cui era stata inserita chi al concorso non si sia iscritto.

La vicenda, riportata finalmente dal giudice di appello nei suoi corretti termini giuridici, conferma comunque la tendenza di questi ultimi anni non soltanto al decentramento ma anche all’accentramento di farmacie che intendono sfuggire alla insostenibilità della permanenza in frazioni che, per essere sempre meno abitate, non garantiscono la sopravvivenza.

Che l’art. 5 della legge n. 362/1991 sia utilizzabile anche per l’accentramento della farmacia non può essere messo seriamente in discussione poiché la norma non contiene riferimenti che lo impediscano e, del resto, lo spostamento di popolazione cui si riferisce ben può riguardare anche l’abbandono di una frazione per altre zone cittadine o per stabilirsi in altri comuni.

La maggior frequenza del fenomeno dell’accentramento, tuttavia, pone un problema di compatibilità con le normative regionali che quasi sempre prevedono una procedura comparativa nel presupposto che più farmacie aspirino a trasferirsi da zone centrali sovraffollate di esercizi a zone periferiche.

La procedura comparativa, tuttavia, male si adatta all’ipotesi dell’accentramento che è per solito caratterizzata dalla necessità di “salvare” una specifica farmacia la cui sopravvivenza economica è minacciata dalla permanenza in un agglomerato sempre meno abitato.

È dunque facile prevedere che anche in futuro i casi di accentramento daranno luogo ad un consistenze contenzioso.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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