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È difficile trovare locali per aprire la farmacia, l’ambito territoriale della sede si può modificare.

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
È difficile trovare locali per aprire la farmacia, l’ambito territoriale della sede si può modificare.


Sembra ormai consolidato l’orientamento del Consiglio di Stato sulla possibilità di modificare la perimetrazione della sede farmaceutica quando non si riescano a individuare locali idonei all’attivazione dell’esercizio.

Quando parliamo di revisione della pianta organica delle farmacie, com’è noto, ci riferiamo a un provvedimento connotato da ampia discrezionalità in materia di individuazione delle sedi farmaceutiche (cfr. Cons. Stato, III, nn. 4030/2022 e 327/2021), con la possibilità di individuazione delle zone in via semplificata, anche per la ridotta portata precettiva che assume la relativa perimetrazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 2329/2021), il cui criterio ispiratore non è quello del massimo decentramento bensì quello della massima accessibilità/equa distribuzione territoriale degli esercizi (cfr. Cons. Stato, III, n. 4374/2021).

Che la modifica dell’ambito territoriale sia dovuta, quando richiesto dalla necessità di rimuovere una qualsiasi “disfunzionalità” della pianificazione e, a maggior ragione, quando sia risultato impossibile individuare un locale idoneo all’apertura della farmacia, è principio già affermato da tempo in giurisprudenza (Cons. Stato, III, n. 207/2020).
Con la più recente sentenza n. 3665 del 12 aprile 2023, tuttavia, sembra che i Giudici di Palazzo Spada siano andati oltre le conclusioni affermate in precedenza.

La modifica della perimetrazione, infatti, è stata ritenuta legittima, per l’attivazione di una sede farmaceutica ancora chiusa dopo molti anni dalla sua istituzione, a partire dall’accertata “difficoltà” (e non assoluta “impossibilità”) nel reperimento di locali idonei all’apertura dell’esercizio, sempre in forza dell’ampia discrezionalità spettante all’Amministrazione comunale per il perseguimento dell’obiettivo di organizzare al meglio il servizio farmaceutico sul territorio.
Così ragionando, è stata riconosciuta la correttezza di una scelta di riperimetrazione che “ha quindi mediato il criterio della ottimale distribuzione sul territorio delle sedi con l’esigenza di assicurare comunque al gestore della nuova farmacia della sede n. 4 – meno popolata e periferica, come riconosce anche parte appellante, rispetto alle altre sedi comunali – una collocazione concretamente realizzabile (sia dal punto di vista della reperibilità dei locali, sia da quello della capacità attrattiva, in ragione della vicinanza e della comodità di accesso, rispetto all’utenza). In altri termini, l’ipotesi originaria di collocazione della nuova farmacia non è risultata concretamente realizzabile, ed è stata individuata un’estensione dell’area di (potenziale) collocazione che fosse più favorevole all’insediamento.
[omissis]
Il risultato è stato comunque vantaggioso per la popolazione residente all’interno della zona di riferimento n. 4, in quanto avrebbe consentito di disporre di una farmacia più vicina di quanto accadeva in precedenza (anche se meno vicina di un’ipotetica collocazione all’interno perimetro originario)”.

La ragione sottesa all’intervento sulla configurazione delle zone è insomma consistita in una diversa e non irrazionale valutazione discrezionale, diretta a consentire comunque l’apertura della farmacia e così delineando in favore di quest’ultima un ambito territoriale (anche) commercialmente più appetibile.
In altre parole, tra mantenere ancora inattivo l’esercizio farmaceutico previsto e sacrificare parzialmente una distribuzione territoriale in teoria ottimale, ma in pratica irrealizzabile, la scelta di “compromesso”, per così dire, effettuata dall’Amministrazione comunale è stata ritenuta legittima perché coerente con la finalità d’interesse pubblico di garantire il numero di presidi stabiliti dalla legge.


Interessante infine notare come, sotto il profilo della snellezza procedimentale, il Consiglio di Stato abbia anche confermato l’assunto del Giudice di primo grado, che aveva ritenuto legittima la mancata assunzione dei pareri dell’ASL e dell’Ordine dei Farmacisti, posto che “l’art. 11 del d.l. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, richiede l’adozione dei pareri della ASL e dell’Ordine dei farmacisti competenti in caso di istituzione di una nuova sede farmaceutica, ma non si riferisce alle mere variazioni del perimetro di una sede già istituita”.


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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