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Esercizio professionale in farmacie rurali: con la maggiorazione il concorrente può superare il “tetto” complessivo di 35 punti?

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Esercizio professionale in farmacie rurali: con la maggiorazione il concorrente può superare il “tetto” complessivo di 35 punti?


Il Consiglio di Stato ha recentemente deciso una controversia relativa al concorso ordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili al privato esercizio della Regione Sardegna, annullandone la graduatoria con una sentenza destinata a far molto discutere. La questione riguardava le modalità di calcolo della maggiorazione del punteggio che premia l’esercizio professionale nelle farmacie rurali. Com’è noto, l’art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, dispone che “Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”.

Si tratta di una norma ritenuta vigente – per giurisprudenza consolidata dello stesso Consiglio di Stato – anche dopo la generale riforma del concorso farmaceutico intervenuta negli anni 90 (L. n. 362/1991; DPCM n. 298/1994 e s. m. i.), in forza del principio di specialità e della considerazione che l’esercizio professionale in realtà disagiate o comunque minori meritasse di essere incentivato.

L’applicazione dell’incremento premiale, tuttavia, era effettuata in coerenza con quanto prevedono l’art. 4, comma 1 (“Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale”) e l’art. 5, commi 1 e 2 del DPCM 30 marzo 1994, n. 298 (“Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno”). In altre parole, era normalmente ritenuto che, poiché il legislatore aveva stabilito, per i concorsi farmaceutici, una ripartizione del punteggio paritaria tra prova attitudinale e titoli di studio e di carriera e un altrettanto ben precisa suddivisione tra titoli di carriera e titoli di studio, ai cinque membri della commissione giudicatrice era ovviamente precluso di “sforare” tali limiti e tali proporzioni.

Si riteneva allora che l’incremento del 40% del punteggio per i titoli di esercizio professionale in farmacia rurale non consentisse al candidato di superare il punteggio complessivo di 35 punti perché, se ciò fosse avvenuto, magari con l’attribuzione di ulteriori 6,5 punti, ciò avrebbe comportato la violazione dei criteri direttamente stabiliti dal legislatore, con sostanziale e inaccettabile alterazione della proporzione tra le varie voci di punteggio per esercizio professionale, studio e carriera.

Con la sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015, la Terza Sezione del Consiglio di Stato non ha condiviso tale lettura della norma, ritenendo al contrario illegittima la clausola del bando del concorso sardo, in base alla quale: “la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all’attività prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l’attività professionale svolta”.

Ribadita la natura di lex specialis del precetto in questione, il Collegio ha ritenuto che:

Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all’esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per l’attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art.9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario.

Un’interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa- art. 9 di cui sopra-, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile.

In sostanza, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio-, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità.

Nella specie e andando sul piano concreto dell’attribuzione del punteggio, si rileva che alla ricorrente spettavano – e ciò non viene contestato – per l’esercizio professionale: 34,85 punti i quali maggiorati di 6,50 – per titolarità di farmacia rurale- determinavano un punteggio complessivo di 41,35, con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria.

Ne discende che in definitiva l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullata l’impugnata clausola del bando e la relativa graduatoria di concorso”.

In definitiva, secondo la pronuncia che qui segnaliamo, la specialità della norma premiale richiederebbe la deroga dei limiti e della proporzione del punteggio stabiliti dal DPCM n. 298/1994 e il concorrente con 20 anni di anzianità di servizio in qualità di titolare di farmacia rurale dovrebbe ottenere, oltre ai 35 punti ordinariamente previsti, anche gli ulteriori 6,5 punti di maggiorazione. Dunque, in realtà, il punteggio massimo complessivamente disponibile per un concorrente, maggiorazione compresa, non sarebbe di 100 punti come sopra suddivisi tra prova attitudinale, esercizio professionale, studio e carriera, bensì di 106,5 punti, dei quali ben 41,5 punti per l’esercizio professionale (ovviamente se compiuto in farmacia rurale).

La sentenza è destinata a far molto discutere, non solo per la novità della posizione assunta dai Giudici di Palazzo Spada, ma anche per le conseguenze che potrebbero darsi con riguardo alle procedure di concorso straordinario in itinere nelle quali, com’è noto, è stata prevista un’attribuzione del punteggio per l’esercizio professionale, sia con riguardo alla maggiorazione premiale per l’esercizio in farmacia rurale, sia con riguardo al calcolo dei punteggi dei concorrenti per la gestione associata, in coerenza con i limiti e le proporzioni stabilite nel DPCM n. 298/1994.


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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