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Farmacie “aggiuntive”, centri commerciali e distanza minima

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Farmacie “aggiuntive”, centri commerciali e distanza minima


Una recente pronuncia del Consiglio di Stato consente di fare il punto sulle modalità di calcolo della distanza minima legale da rispettare nell’ipotesi di eccezionale istituzione di una sede farmaceutica “aggiuntiva” a quelle previste secondo l’ordinario criterio demografico di una farmacia ogni 3.300 abitanti.

A norma dell’art. 1 bis della legge 475 del 1968, infatti, “… entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri“.

Qual è il corretto criterio di misurazione della distanza, dunque, perché possa dirsi verificato il requisito minimo prescritto dalla norma?
In materia di distanza minima tra farmacie istituite con l’ordinario parametro demografico, necessaria salvo deroghe sia in casi di nuova apertura che per trasferimento locali, è normalmente applicato l’art. 1 comma 4, della legge n. 475/1968, ribadito dall’art. 13, comma 3, del DPR n. 1275/1971, che prevede la misurazione “della via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.

A proposito di “soglia”, già qualche tempo fa il Consiglio di Stato (sentenza n. 4535 del 28 settembre 2015) aveva precisato che, quando la sede farmaceutica è istituita con riferimento a un centro commerciale, la distanza minima si misura dalla soglia d’ingresso della struttura anziché da quella del punto vendita all’interno del centro commerciale (insomma, deve escludersi dalla misurazione il percorso interno), che peraltro non è ancora individuato al momento dell’istituzione della sede.

La sentenza n. 4701 del 9 maggio 2023 ha deciso una controversia nella quale le parti avevano messo in discussione la stessa regola della via pedonale più breve, invocando invece, al fine di dimostrare l’illegittimità dell’istituzione della sede aggiuntiva, la misurazione del “percorso stradale”, inteso come percorso veicolare, a partire dal pur condivisibile assunto che la tipologia di utenza che per la quale farmacia del centro commerciale è istituita non è costituita dalla popolazione residente nell’area, ma dai frequentatori del centro commerciale: e questi ultimi non sono necessariamente residenti nelle vicinanze e al centro commerciale arrivano per lo più servendosi di trasporti pubblici e privati.

I Giudici di Palazzo Spada hanno tuttavia ritenuto che tale osservazione, pur correttamente riferita la ratio dell’istituzione di una sede farmaceutica “aggiuntiva”, non fosse sufficiente per discostarsi dal consolidato principio della rilevanza del percorso pedonale.

Sempre a tale percorso occorrerà guardare, dunque, anche nella misurazione della distanza tra l’ingresso del centro commerciale e la soglia delle farmacie nelle vicinanze, dovendosi individuare “… quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (ad es., il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile). In questo contesto di normale deambulazione non sembra rientrare, di necessità, anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all’attraversamento fuori dei punti stabiliti (si pensi… all’attraversamento di un’autostrada, che espone a rischi particolarmente elevati, e come tali assimilabili ad un ostacolo vero e proprio)…”.

E se esiste un “percorso stradale” privo però di marciapiedi, tali da consentire il transito del pedone in condizioni di sicurezza, ciò significa che, ai fini della verifica richiesta dalla norma, esso è del tutto irrilevante, perché “anche per le farmacie nei supermercati si applica invero la distanza pedonale”.

[il presente post è stato pubblicato anche su www.fpress.it, notiziario della Fondazione Guido Muralti – Milano]


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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