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Fine dell’incubo dei farmaci scaduti?

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Fine dell’incubo dei farmaci scaduti?


Gli scaduti in farmacia hanno sempre costituito un problema serio benché attenuato in tempi più recenti dall’adozione di programmi computerizzati di segnalazione delle scadenze: bastava infatti il rinvenimento anche di una sola  confezione di farmaco scaduto per dover affrontare un procedimento penale ex art. 443 cp. che punisce anche nella versione colposa dell’art. 452 cp. la detenzione per il commercio, il commercio o la somministrazione di medicinali guasti od imperfetti cui, secondo l’orientamento della Cassazione, debbono essere assimilati quelli scaduti senza necessità di verificare se si sono davvero alterati in conseguenza della loro scadenza.

A parte il commercio e la somministrazione che costituiscono comportamenti caratterizzati da una oggettività che per solito non contempla margini di interpretazione, si è posto il problema di cosa dovesse intendersi per detenzione per il commercio, il che ha consentito di esercitarsi in una serie di distinzioni sottili al limite della capziosità dirette a dimostrare che l’innegabile detenzione di medicinali scaduti non preludeva tuttavia al loro commercio.

Ad esempio è ormai accettata come escludente la destinazione al commercio la segnalazione dell’avvenuta scadenza a mezzo di un elastico applicato alle confezioni e  pure il fatto che esse siano conservate in locali della farmacia diversi da quelli di vendita e così via secondo una casistica sufficientemente varia da impedire sino ad oggi di ancorare la materia a dati certi.

È benvenuta perciò la parziale depenalizzazione della detenzione dei medicinali scaduti, guasti od imperfetti (quindi anche di quelli guasti od imperfetti per ragioni diverse dalla loro scadenza) operata dalla legge 11.1.2018 n. 3 detta legge Lorenzin dal nome del Ministro proponente.

Senonché la norma è caratterizzata da una ambiguità che ne impedisce una interpretazione univoca: essa infatti punisce con la sanzione amministrativa da € 1.500 ad € 3.000 anziché con quella penale la detenzione in farmacia di medicinali scaduti, guasti od imperfetti “se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio”.

Risulta subito evidente che queste condizioni sono idonee ad escludere la versione dolosa del reato, cioè la volontà del farmacista di detenere i farmaci scaduti in funzione della loro vendita, circostanza che può essere appunto attendibilmente esclusa dal fatto che si tratti di una quantità modesta, conservata magari in locali diversi da quelli di vendita e controbilanciata da una abbondanza di dotazioni che impedisce di presumere la volontà di disfarsi prima dei medicinali scaduti.

Letta in questo modo la norma sembra limitare la punizione della detenzione in farmacia di medicinali scaduti alla sola ipotesi dolosa, inconfigurabile appunto quando ricorrano le condizioni richiamate che, integrando l’ipotesi colposa, cioè facendo presumere l’assenza di effettiva volontà del farmacista di vendere i medicinali scaduti, risulterebbe così depenalizzata.

Perché la norma funzioni, tuttavia, è necessario ritenere che le condizioni che si sono trascritte non debbano necessariamente ricorrere tutte insieme perché, diversamente, ci troveremmo al punto di partenza e a vedere sanzionato come prima il farmacista che non si accorga di detenere medicinali scaduti pur senza avere la volontà di venderli.

Un caso tipico, infatti, è quello della detenzione nei locali della farmacia di poche confezioni della cui scadenza il farmacista non si è accorto ed è proprio questo caso che può essere risolto dalla Legge Lorenzin solo a condizione che non si pretenda la presenza congiunta di tutte le condizioni che si sono elencate.

Anche in riferimento alle modalità di conservazione si perviene alla medesima conclusione: già oggi, infatti, l’orientamento giurisprudenziale è nel senso di non rintracciare la detenzione per la vendita quando i medicinali scaduti siano conservati in locali della farmacia diversi da quelli di vendita, così che a questo proposito la nuova norma poco o nulla cambierebbe se letta come se richiedesse per la depenalizzazione il concorso di tutte le circostanze che elenca.

Alla stessa stregua poco utile sarebbe anche il riferimento all’ammontare complessivo delle riserve, cioè al magazzino della farmacia che, come è noto, si tende a ridurre a dimensioni meno ridondanti confidando nella celerità dei rifornimenti garantiti dai grossisti.

Al contrario, leggendo la norma in modo da considerare alternative le condizioni che possono concretamente escludere la destinazione al commercio dei medicinali si ottiene un risultato concreto, perché sarebbe sufficiente l’accertamento della modesta quantità degli scaduti detenuti per escludere la loro destinazione al commercio, se intesa come volontà del farmacista di venderli pur nella consapevolezza che siano scaduti.

La soluzione migliore sarebbe stata probabilmente quella di depenalizzare direttamente senza necessità di acrobazie interpretative la detenzione colposa di medicinali scaduti in farmacia, oppure di mantenere quale illecito penale la sola vendita e somministrazione di medicinali scaduti con esclusione tout court della loro detenzione nel presupposto che il farmacista eserciti al momento della consegna del medicinale al paziente il controllo della sua scadenza così da attenuare il rischio e renderlo compatibile con l’irrogazione di una sanzione amministrativa in luogo di quella penale.

La struttura della norma introdotta dalla Legge Lorenzin è in ogni caso tale da non risolvere il problema perché, appunto, consente interpretazioni diverse.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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