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Gestioni provvisorie e disciplina regionale di sanatoria

Valeria Lorenzetti
Valeria Lorenzetti
Gestioni provvisorie e disciplina regionale di sanatoria


La normativa regionale prevedeva il diritto per i gestori provvisori delle farmacie urbane e rurali della Regione Calabria di conseguire la titolarità della sede esercitata a condizione che

  • la gestione durasse da almeno tre anni;
  • la sede fosse stata assegnata in scorrimento dell’ultima graduatoria del concorso;
  • negli ultimi dieci anni il farmacista richiedente non avesse conseguito alcun altro beneficio o sanatoria.

La difesa dello Stato, ritenendo il contrasto tra la citata previsione ed i principi contenuti nella Carta costituzionale, ha promosso ricorso dinnanzi alla Corte lamentando la violazione

  • del principio del pubblico concorso, posto dall’articolo 97, ultimo comma, quale “strumento più idoneo a garantire che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, al fine dell’efficace ed efficiente erogazione del servizio”, nonché;
  • dell’articolo 117, terzo comma, poiché la disciplina transitoria impugnata avrebbe ecceduto la competenza regionale, “contenendo una deroga al principio generale dell’assegnazione della titolarità delle farmacie in base ad un concorso pubblico, desunto dall’art. 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 …”.

La Corte Costituzionale, respingendo entrambe le censure, ha colto l’occasione per riaffermare che la materia dell’organizzazione del servizio farmaceutico va ricondotta alla competenza legislativa concorrente e che la regola del concorso pubblico, rappresentando un “principio fondamentale” ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, deve essere rispettata dal legislatore regionale.

Fatte queste premesse la Corte ha tuttavia rilevato come “lo stesso legislatore statale abbia ritenuto che il principio del concorso (da svolgersi, nella sua forma propria, per titoli ed esami) sia suscettibile di deroga, allorquando si sia in presenza di situazioni eccezionali giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico”, peraltro espressamente richiamando tra le disposizioni derogatorie anche “la normativa … contenuta nell’art. 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)” relativa a “un concorso straordinario «per soli titoli»…”.

Ribaditi i concetti già esposti in precedenti sentenze, la Corte ha dunque sottolineato la possibilità di “introdurre deroghe al pubblico concorso … seppure con il limite che detta facoltà può essere considerata legittimamente utilizzata solo quando le deroghe siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e quando ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”.

Escluso che la normativa regionale calabra abbia inteso porsi, così come risulta dal titolo “disposizioni transitorie”, come una deroga permanente al principio concorsuale, la Corte ha dunque ritenuto legittima la disposizione esaminata poiché la stessa sarebbe caratterizzata “per la eccezionalità e la precisa delimitazione temporale dell’intervento di sanatoria ed individuazione del numero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla espressa esistenza nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito di una corretta tenuta del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del diritto fondamentale dei cittadini alla salute”.

Da ultimo, la Corte ha affermato, con riferimento al “il generale principio di concorsualità, come espressione del più generale principio di imparzialità della pubblica amministrazione”, che la formulazione della norma regionale non confligge con il principio portato dall’art. 97, poiché “i soggetti assegnatari vengono scelti non già in maniera arbitraria, trattandosi comunque di farmacisti risultati idonei all’esito di precedente prova concorsuale regolarmente sostenuta, e tuttavia non collocati utilmente in graduatoria per l’assegnazione di sedi vacanti e successivamente beneficiati di assegnazione a titolo provvisorio”.

In conclusione, la legittimità dell’intervento regionale in materia non può venir aprioristicamente esclusa, a condizione che il legislatore delimiti l’ambito del proprio raggio d’azione nei termini sopra posti.


Valeria Lorenzetti

Nata a Magenta nel 1978, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 2002. Ha successivamente conseguito il Diploma di Specializzazione (indirizzo forense) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano (2004). È avvocato dal 2006 (albo degli avvocati di Pavia - ex ordine degli avvocati di Vigevano).
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