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Grande è la confusione nel cielo sopra la farmacia

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Grande è la confusione nel cielo sopra la farmacia


Che il TAR di Lecce la pensasse così non era un mistero e del resto godeva della compagnia di altri TAR quali quello di Milano, dell’Umbria e forse di altri che ora non ricordo, ma la sentenza n. 617 depositata il 14.4.2016 non soltanto conferma l’orientamento per cui la revisione della pianta organica delle farmacie spetterebbe alla Regione anche dopo l’entrata in vigore del DL n. 1/12, ma aggiunge esplicitamente qualcosa in più e cioè che la Regione può sostanzialmente disinteressarsi delle scelte comunali in tema di pianta organica spettandole al riguardo un potere discrezionale.Sull’argomento, innescato da un infelice inciso della sentenza n. 255/13 della Corte Costituzionale, si è detto molto con ricostruzioni sistematiche accurate che è inutile cercare di emulare.

Quello che in questo dibattito non è stato detto con la necessaria chiarezza, probabilmente perché si tratta di una banalità che tuttavia, vista l’incertezza in materia, vale la pena di ribadire, è che la “identificazione” delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie riservata ai Comuni è la revisione della pianta organica, cioè costituisce l’attività in cui si concreta e si esaurisce la revisione della pianta organica delle farmacie di ciascun Comune.

Considerando che l’art. 11 del DL n.1/12 sostituisce al riguardo il “parere” prima riservato ai Comuni dalla precedente versione dell’art. 2 della legge n. 475/68 e che pertanto assegna ai Comuni una competenza nuova, si deve concludere che tale competenza si configura come quella relativa alla revisione della pianta organica delle farmacie poiché quest’ultimo concetto non presenta aspetti, implicazioni, corollari e quant’altro si possa aggiungere alla identificazione delle zone nelle quali  collocare le nuove farmacie cui fa letterale riferimento l’art. 11, comma 1, lett. c) del DL n. 1/12.

Mi rendo conto che l’affermazione è perentoria, ma attendo che qualcuno dica in che cosa consiste l’attività di revisione della pianta organica delle farmacie se non nell’individuare la zona di pertinenza di ciascuna di esse, individuazione che ovviamente presuppone anche quella del numero delle farmacie che compongono la pianta organica di ciascun Comune.

In termini astratti si potrebbe configurare una competenza regionale di natura meramente notarile e perciò, nel caso specifico e non già perché i notai siano inutili, del tutto superflua, perché altrimenti, se fosse la Regione a decidere, la positiva identificazione che la norma riserva ai Comuni si risolverebbe nel parere di cui alla norma precedente.

Ora il TAR Lecce con la sentenza richiamata a scanso di equivoci tiene a sottolineare che i Comuni possono bensì occuparsi di pianta organica delle farmacie ma poi sono le Regioni a decidere discrezionalmente nella materia.

Si tratta, a mio avviso, di un abbaglio intellettuale prima ancora che giuridico perché significa ignorare che la revisione della pianta organica altro non è che la identificazione delle zone attribuite a ciascuna farmacia e che perciò se questo compito spetta ai Comuni il medesimo compito non può spettare ad un soggetto diverso.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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