La sentenza del TAR Toscana n. 1104/2013 offre lo spunto per riflettere sulla natura dei pareri resi dall’Ordine provinciale dei farmacisti e dall’azienda sanitaria locale nell’ambito del procedimento di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche secondo la previsione dell’ormai noto articolo 11 d.l. 24.1.2012 n. 1 che ha modificato, fra l’altro, l’art. 2 L. 475/1968. Si ricorda che il la norma citata dispone che:
“Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
Secondo la nuova disposizione l’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche da parte dell’amministrazione comunale deve esser preceduta dall’acquisizione dei pareri dell’azienda sanitaria e dell’Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.
Qual è la natura del predetto apporto consultivo, strumentale all’emanazione del provvedimento finale del comune?
Si tratta di un parere in senso tecnico sottoposto alla disciplina della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 oppure del generico “ascolto” dell’opinamento dei summenzionati enti?
Sul punto il TAR ha concluso per la necessità di attribuire natura di pareri in senso tecnico ai predetti atti valutativi dell’Ordine provinciale dei Farmacisti e della ASL.
Sostiene, infatti, il TAR che
“la formulazione utilizzata dal legislatore (<< sentiti L’Azienda Sanitaria e L’ordine provinciale dei farmacisti >>) sia assolutamente sintomatica della volontà normativa di prevedere la necessaria acquisizione di veri e propri pareri delle amministrazioni sopra richiamate e non semplicemente dell’obbligo di audizione dei detti enti”.
La conclusione deriva da una tradizione normativa assai risalente che ha spesso utilizzato la formulazione “sentito il parere di .. .. ” per individuare la necessità di acquisire l’apporto consultivo e che ha trovato espressione anche nelle previgenti norme in materia di attività consultiva contenute nella legge n. 241/1990.
La qualificazione dell’atto valutativo come “parere in senso tecnico” ha come conseguenza:
- che l’Amministrazione ha l’obbligo di richiederlo, essendo strumentale all’emanazione del provvedimento finale istitutivo della sede (anche se, nel caso in esame, non essendo vincolante può discostarsi da esso motivandone le ragioni);
- che sono applicabili le norme sul procedimento amministrativo ed in particolare quelle che stabiliscono un termine minimo per la relativa acquisizione; l’eventuale difetto può essere sanzionato, come è avvenuto nella sentenza citata, con l’annullamento giudiziale del provvedimento finale.