È il quesito risolto dalla decisione della III Sezione del Consiglio di Stato n. 5587 di data 13 novembre 2014 che ha esaminato la fattispecie in cui un comune aveva scelto la “gestione in economia” per l’esercizio della farmacia comunale, stipulando una convenzione con un altro comune.
Tale convenzione prevedeva che l’azienda speciale del comune limitrofo gestisse la farmacia con le proprie risorse e facendo suoi anche i proventi, salvo poi versare al comune affidante una parte di utili.
La III Sezione ha affermato che la predetta formula non rientra in alcuna delle previsioni previste dalla legge speciale in materia di farmacia (art. 9 L. 475/68) e che con essa il comune aveva simulato una gestione diretta che, celava in realtà, la concessione all’azienda speciale di un altro comune.
Per il Consiglio di Stato il comune non poteva affidare direttamente la gestione della farmacia all’azienda speciale del comune viciniore utilizzando impropriamente l’istituto della convenzione fra enti e senza una procedura ad evidenza pubblica.
Conclude il Consiglio di Stato precisando che i due comuni avrebbero semmai potuto consorziarsi o costituire un’unica azienda di tipo consortile, sempreché vi fosse un “comune e reciproco interesse ad organizzare unitariamente il servizio per una sua migliore funzionalità”.
L’azienda municipalizzata di un comune può infatti estendere il proprio servizio in un altro comune a condizione che vi sia “contiguità territoriale” e che ciò realizzi un’ “integrazione funzionale” della propria attività con quella del comune vicino, in modo da soddisfare anche le esigenze della collettività del comune affidante.
“Il difficile incastro fra la normativa speciale delle farmacie e quella generale in materia di affidamento di pubblici servizi – prosegue il giudice amministrativo – non può giustificare affidamenti diretti in favore di società controllate da enti diversi da quello affidante prescindendo da un obiettivo comune e dal perseguimento del pubblico interesse”.
Non si dimentichi infatti che gli accordi fra pubbliche amministrazioni regolati dall’art. 15 L. 241/1990 sono preordinati al coordinamento dell’azione di diversi apparati amministrativi, ciascuno portatore di uno specifico interesse pubblico e possono essere utilizzati come forma di collaborazione per la più efficiente ed economica gestione dei servizi pubblici.