Come noto l’idoneità si consegue a seguito dell’utile collocamento in graduatoria nel concorso ordinario nel quale abbia avuto luogo il superamento della prova attitudinale o dell’espletamento del biennio di pratica professionale previsto dalla normativa di settore. Inoltre, secondo il disposto dell’art. 12 L. 475/68 e dell’art. 7 L. 362/1991, il possesso del requisito dell’idoneità è condizione indispensabile per l’acquisto della titolarità di farmacia ed è altresì requisito necessario per essere socio nella gestione della farmacia in forma societaria.
I concorsi straordinari pubblicati sino al momento in cui si scrive (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio) e a esito dei quali le farmacie verranno assegnate ai farmacisti vincitori in titolarità individuale o per la gestione in forma associata, non contengono un esplicito richiamo al requisito dell’idoneità. Questa circostanza fa sorgere il duplice quesito se l’assenza dell’idoneità possa pregiudicare non solo l’ammissione al concorso ma soprattutto la futura assegnazione della farmacia vinta e se il concorso straordinario possa attribuire l’idoneità ai concorrenti che ne siano sprovvisti.
Quanto al primo quesito va detto che, oltre ad un’interrogazione parlamentare (Senatore Adria), è stata presentata una richiesta di chiarimenti al Ministero della Salute da parte della FOFI secondo la quale
“apparrebbe una contraddizione sia per chi partecipa individualmente che per chi partecipa in forma associata ritenere che la previsione normativa abbia voluto consentire di partecipare al concorso senza il requisito dell’idoneità per poi non consentire a chi risulti vincitore di poter gestire la farmacia vinta”.
In sostanza secondo la FOFI la straordinarietà del concorso che “assegna direttamente la titolarità delle farmacie poste a concorso senza il superamento della prova attitudinale” dovrebbe consentire di ritenere che “non sia necessario essere già in possesso dell’idoneità (o dell’equivalente biennio di pratica professionale) per partecipare” in quanto “dovrebbe essere il collocarsi utilmente in graduatoria a conferire l’idoneità”.
Guardando alle norme, l’art. 11 comma 3 e comma 7 D.L. n. 1/2012, che individuano i requisiti di coloro che possono partecipare al concorso straordinario rispettivamente in forma singola ed associata, non contengono un esplicito riferimento al possesso dell’idoneità, ciò non di meno pare riduttivo ritenere che la “straordinarietà” del concorso giustifichi sic et simpliciter l’assenza di un requisito che è, invece, ritenuto indefettibile nelle ipotesi, speculari a quelle concorsuali, di acquisto della farmacia o dell’assunzione della qualità di socio di quest’ultima.
La contraddizione diventa ancora più evidente se solo si consideri che l’utile collocazione in graduatoria e l’assegnazione (seguita dall’accettazione del concorrente) della farmacia vinta a concorso, determina l’automatico conseguimento dell’idoneità mentre, l’assenza dell’espletamento della prova attitudinale non consente di affermare che risultino idonei coloro che si siano utilmente collocati in graduatoria.
Se, dunque, la necessità di assegnare il maggior numero di farmacie disponibili al privato esercizio, baluardo dalla riforma Monti con il d.l. n. 1/2012, porta a ritenere che la farmacia vinta a concorso determini in re ipsa l’acquisto dell’idoneità, non può d’altro canto sottacersi che l’automatica attribuzione della stessa susciti perplessità che, sarebbe auspicabile, venissero dipanate da un sollecito riscontro del Ministero della Salute.