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Il Consiglio di Stato: claim salutistici sui “botanical”

Silvia Stefania Cosmo
Silvia Stefania Cosmo
Il Consiglio di Stato: claim salutistici sui “botanical”


Un provvedimento sanzionatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato emesso contro un’azienda di integratori alimentari per una pratica commerciale ritenuta asseritamente scorretta, ha sortito un’ampia decisione del Consiglio di Stato sui claim salutistici riferiti ai “botanical o herbal”.

Il Caso – La società in questione, attraverso una intensa campagna di pubblicizzazione per il tramite di mezzi di tipo diverso come sito internet, spot TV, stampa, aveva promosso la distribuzione di un integratore alimentare derivante dall’utilizzo della sostanza Carica Papaya, appartenente alla categoria dei c.d. botanicals, vantando specifiche caratteristiche di natura salutistica – cd claim salutistici – con riferimento a patologie importanti come Parkinson, Alzheimer, AIDS, tumore e diabete.

I claim – l’AGCOM, si legge nella decisione, tra i vanti pubblicitari che esaltavano i punti di forza dell’integratore, segnalava come pratica commerciale scorretta:

  • nel sito internet dell’azienda, quella concernente la sua unicità “Sempre più persone si convincono della sua straordinaria efficacia…. è 10 volte UNICO!” anche in relazione ai presunti effetti benefici ad esso riconducibili per gravi malattie “ è l’unico prodotto prescritto da medici in tutto il mondo come coadiuvante per il trattamento di patologie importanti (Parkinson, Alzheimer, AIDS, tumore, diabete, (…)”; quella nella quale veniva esaltata l’efficacia del prodotto contro l’invecchiamento: “spazzino dei radicali liberi (…) Contiene β-Glucani , sostanze con proprietà immunomodulanti documentate (…) potenzia le naturali capacità di difesa dell’organismo per neutralizzare il surplus di radicali liberi causati dai raggi UV (…) aiuta a salvaguardare le fibre di collagene prevenendo la formazione di rughe, protegge le cellule contrastando i danni alla struttura cutanea provocati dallo stress ossidativo”. Nelle pagine FAQ, quella che recava la seguente dichiarazione: “Sono sieropositivo (…) Non ci sono controindicazioni …nei sieropositivi. Il Professar Montagnier ha infatti recentemente rivelato che “in sei mesi di trattamento in Costa d’Avorio … ha prodotto effetti sul sistema immunitario dei pazienti sieropositivi, che sono continuati dopo l’interruzione del trattamento. Si consiglia l’assunzione di 3 bustine al giorno per 3 mesi, per poi valutare gli effetti sulle difese immunitarie alla fine del trattamento.”;
  • Negli spot televisivi, la formulazione del messaggio: “Influenza, prima che ti metta KO, proteggiti, con …. . Aiuta a contrastare gli attacchi virali e a mantenersi efficienti e attivi giorno dopo giorno! … Scientificamente dimostrato!”;
  • Negli spot radiofonici e in messaggi stampa, l’affermazione di “protezione dall’influenza, rinforzo del sistema immunitario, contrasto agli attacchi virali”, oltre alla capacità di contribuire al “mantenimento della giovinezza, a combattere lo stress psicofisico, la perdita di memoria e la stanchezza cronica”.

L’AGCOM – Le predette indicazioni nutrizionali e sulla salute risultavano fuorvianti per il consumatore medio inducendolo a scelte alimentari ingiustificate sul piano scientifico secondo la valutazione dell’AGCOM che così affermava:

“nel caso di specie del tutto disattesa la necessaria attenzione che impone la disciplina comunitaria in materia di presentazione e pubblicizzazione degli alimenti di cui al Reg. CE n. 1924/06, considerato che il professionista nell’attività di promozione ha attribuito al prodotto qualità e caratteristiche salutistiche che, non essendo oggetto di valutazione scientifica secondo l’iter comunitario previsto, devono ritenersi mendaci.

La decisione sui claim – Per il Consiglio di Stato, invece, non sussiste affatto l’antigiuridicità contestata dall’AGCOM poiché :

  • è la stessa AGCOM a chiarire che il prodotto in questione rientra nella categoria dei “botanical” e che, con riferimento a questa categoria, il Regolamento n. 432/2012 e il conseguente registro “(…) non opera(no) per i claim afferenti ai c.d. “botanical” (…)”.
    Nel pensiero del regolatore comunitario, pare evidente, che la previsione di un registro nel quale siano contemplati tutti i claim autorizzati possa prevedere anche delle esenzioni, con la conseguenza che la non inclusione nel registro non costituisce, in assoluto, presupposto di illegalità dell’utilizzo di un claim non registrato.
  • Dopo aver chiarito che per i c.d. botanical si rinvia ad un successivo provvedimento comunitario in attesa di chiarimenti scientifici circa le proprietà dei prodotti e le conseguenze (sia positive che negative) del loro utilizzo sulla salute, soggiunge un’ulteriore precisazione.
    Con un richiamo al considerando 11, secondo il quale “Le indicazioni la cui valutazione da parte dell’Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione e possono continuare a essere utilizzate”, giunge all’assunto per cui
    l’utilizzo di claim non rientranti tra quelli autorizzati dalla Commissione europea di un prodotto riconducibile (per espressa indicazione dell’Autorità) alla categoria dei c.d. botanical non può costituire il presupposto principale per sostenere l’antigiuridicità del comportamento attraverso l’utilizzo dei claim più sopra riprodotti.
  • infine, non ha rilievo il richiamo effettuato dall’Autorità al decreto del Ministero della salute 9 luglio 2012 che “reca l’elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all’impiego negli integratori alimentari” (oggi sostituito dal decreto del 10 agosto 2018), poiché il decreto in questione non fa in nessuna parte riferimento ai claim pubblicitari. Da ciò consegue che non possono dedursi delle conseguenze in termini di pubblicità del prodotto.

La decisione sulle pratiche commerciali scorrette – Con riguardo a “l’idoneità del contenuto dei messaggi a creare allarmismo e pericolo, inducendo i soggetti più deboli ad acquistare il prodotto temendo l’invecchiamento o il rischio di malattie degenerative”, è interessante richiamare il punto d’arrivo dell’ampia analisi svolta dal Collegio giudicante.
Per il Consiglio di Stato, non sussiste una capacità ingannevole delle informazioni offerte al pubblico, né l’utilizzo di “terminologie non facilmente comprensibili per il consumatore medio impedendogli di percepire l’esatta natura del prodotto”,

la società sanzionata ha usato nelle comunicazioni commerciali il riferimento più frequente al ruolo di “coadiuvante”, di “rafforzamento” e di “aiuto” alle fisiologiche difese immunitarie dell’organismo che può avere il prodotto.

In tale prospettiva il messaggio pubblicitario, non è parso oggettivamente idoneo, da solo, a confondere il consumatore di media cultura e dunque anche non necessariamente avveduto nello specifico settore circa le proprietà del prodotto né lo indurrebbe all’acquisto dello stesso in ragione di asserite proprietà medicinali, mantenendosi il messaggio pubblicitario nell’alveo della funzione “ancillare” e “coadiuvante” del suo utilizzo, anche in caso di presenza di patologie, rispetto alla terapia medico-farmacologica.
Non vi sono dubbi che la decisione rappresenti un interessante approfondimento in materia di botanical in attesa che la disciplina si delinei al meglio.


Silvia Stefania Cosmo

Nata a Milano nel 1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È avvocato dal 2001 (albo degli avvocati di Milano). Dal 1998 partecipa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di cultore della materia e come guida di seminari. Dal 2000 collabora stabilmente con lo Studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo del quale è divenuta socia nel 2014. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Quintino Lombardo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. Il diritto amministrativo ed in particolare il diritto farmaceutico con le branche connesse sono il fulcro dell’attività professionale. È autrice di diverse pubblicazioni e di articoli in riviste di settore in ambito sanitario e farmaceutico oltre che relatore in numerosi convegni e attività di formazione. Collabora con la rivista Farma Mese
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