La volontà del legislatore di incentivare le imprese in rete ha trovato riscontro, fra l’altro, nelle norme che disciplinano i rapporti di lavoro dei soggetti coinvolti nella realizzazione del programma di rete. Si pensi ad esempio alla ipotesi della condivisione di strumenti o macchinari il cui utilizzo necessiti di un tecnico esperto, o alla necessità di avere specifiche competenze tecniche in settori ai margini della formazione farmaceutica o ancora all’opportunità di assoldare soggetti capaci di coordinare le varie imprese nelle strategie e nelle attività individuate per affrontare le attese novità normative per la gestione delle farmacie secondo la forma della società di capitale.
È il d. lgs. n. 276/2003 nella sua versione attuale che prevede due interessanti modelli di impiego del personale occupato nella rete e che fanno di quest’ultima l’ambito in cui può realizzarsi una gestione flessibile delle prestazioni funzionali alla realizzazione del programma di rete con risvolti positivi sia sul piano occupazionale che su quello del miglioramento delle condizioni di lavoro.
Ebbene, nell’ambito del contratto di rete, il legislatore ha identificato un primo e già collaudato modello di gestione dei rapporti di lavoro denominato “distacco”.
Il distacco è la situazione che si verifica quando il datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto uno o più lavoratori che sono alle sue dipendenze.
Più nello specifico, si tratta dell’ipotesi in cui una impresa retista metta a disposizione delle altre una parte della propria forza lavoro per lo svolgimento di attività che i soggetti costituenti la rete hanno deciso di svolgere in comune nel rispetto del contratto posto a fondamento della rete stessa.
Il secondo e più innovativo modello di impiego rispetto a quello tradizionale riguarda la cosiddetta “codatorialità” dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso” (art. 30 comma 4 ter d. lgs cit.).
La co-datorialità individua quella situazione che si verifica quando il rapporto di lavoro intercorra fra un lavoratore e più datori di lavoro, contitolari del medesimo rapporto.
In altre parole il legislatore ha voluto individuare la facoltà di stipulare un contatto di lavoro subordinato in cui le imprese retiste assumono congiuntamente la posizione di datore di lavoro.
Si tratta all’evidenza di un rapporto molto particolare in cui occorre stabilire a chi spetti il potere direttivo ma anche su chi gravino le responsabilità nei confronti dei dipendenti sotto tutti i profili da quello economico a quello penale, civile ed amministrativo.
L’ottica innovativa del legislatore è tuttavia quella di consentire un accomodamento dei predetti problemi nelle previsioni del contratto di rete, agevolando l’individuazione di soluzioni di coordinamento e di collaborazione fra le imprese in rete.
La prestazione di lavoro assurge così al ruolo propulsivo di elemento di realizzazione della collaborazione posta a base del contratto di rete: da una parte, in termini di riduzione dei costi e di formazione specifica per la soddisfazione delle strategie di rete e, dall’altra, quale fonte di vantaggi anche per i lavoratori stessi in termini di maggiore possibilità di crescita professionale e di ricollocazione.