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Il titolare di farmacia risponde degli errori dei collaboratori?

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Il titolare di farmacia risponde degli errori dei collaboratori?


Secondo il TAR Lombardia il titolare di farmacia è personalmente responsabile della corretta dispensazione dei medicinali, anche se avvenuta ad opera di un farmacista collaboratore: una tesi che non convince. Secondo l’art. 27 della Costituzione “la responsabilità penale è personale”; ed in conformità di tale principio l’art. 3 della legge 689/1981, con la quale si è provveduto ad uniformare le procedure inerenti alle (sempre più numerose) sanzioni amministrative, prescrive che “ciascuno è responsabile della propria azione ad omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa” (cioè volontaria) “o colposa” (cioè determinata da incuria o negligenza).

A giudizio del TAR Lombardia il principio della responsabilità personale non è però applicabile al titolare  o direttore di farmacia, il quale va dunque ritenuto responsabile diretto delle eventuali violazioni poste in essere dai suoi collaboratori in occasione della dispensazione dei medicinali: così si legge nella motivazione della sentenza n. 2305 del 13.9.2012, della quale si trascrive il brano corrispondente:

19. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del principio della responsabilità personale sancito dall’art. 3 della legge n. 689/81, in quanto, a dire del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe omesso di identificare trasgressore.

20. Anche questa doglianza è infondata giacché, ai sensi dell’art. 122, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, la vendita al pubblico di medicinali è effettuata sotto la responsabilità diretta del titolare della farmacia.

21. E’ questi dunque il soggetto cui deve essere imputata la trasgressione qualora vengano accertate violazioni concernenti la vendita dei farmaci: il titolare non è quindi responsabile in solido, ma responsabile principale.

22. Nel caso concreto, è incontestato che il ricorrente sia il titolare della farmacia; pertanto correttamente l’Amministrazione ha individuato in lui l’autore della violazione compiuta.

È vero che a norma dell’art. 122 Tuls la vendita al pubblico dei medicinali “deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”, ma ciò non può significare che il titolare (o direttore) possa essere considerato responsabile degli errori dei collaboratori farmacisti, ciascuno dei quali è un professionista iscritto all’albo e come tale certamente responsabile dei suoi atti professionali.

Va osservato, a questo proposito, che a norma dell’art. 1 del D.L.vo 258/1991 a tutti i farmacisti è consentito l’esercizio delle seguenti “attività professionali”: (…) “e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico”.

Altra è la responsabilità generale dell’andamento della farmacia, cioè della corretta organizzazione delle sue risorse materiali e umane, propria del titolare, altra è quella della spedizione della singola ricetta, che è invece propria del dispensatore, e può avvenire anche in assenza del titolare.

Per fare un esempio la corretta tenuta del registro degli stupefacenti, o il buon funzionamento del frigorifero, rientrano nella conduzione complessiva dell’esercizio, ma la dispensazione di un medicinale diverso da quello ricettato non può essere addebitata al titolare se non abbia personalmente dispensato il medicinale in questione.

Colpisce che il TAR Lombardia non si sia soffermato su questo aspetto della questione, senza neppure considerare che l’art. 122 Tuls, quand’anche dovesse essere interpretato come se prevedesse una responsabilità oggettiva del titolare per un fatto altrui, andrebbe ritenuto palesemente incostituzionale; non a caso esso risale ad un momento anteriore alla Costituzione, ed ad una fase politica in cui alla salvaguardia dei diritti di ciascuno veniva attribuito un peso assai meno rilevante.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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