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Incompatibilità e partecipazione in società titolari di farmacia, il quadro è più chiaro

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Incompatibilità e partecipazione in società titolari di farmacia, il quadro è più chiaro


La sentenza del TAR Toscana n. 223 del 20 febbraio 2020 ha risolto la questione della contestata incompatibilità nella partecipazione in società titolari di farmacia con doverosa applicazione delle coordinate fornite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020 che, com’è noto, ha ritenuto infondato il dubbio d’illegittimità costituzionale sollevato con riferimento all’art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 362/1991, nella fattispecie del socio di una SRL titolare di farmacia parte nello stesso tempo di un rapporto di lavoro.

I giudici toscani hanno sottolineato, in particolare, che “la Corte, partendo dall’analisi della stessa rubrica della norma, che espressamente collega «gestione» e «incompatibilità» e del sistema delle sanzioni disegnato per il caso in cui il soggetto incorra nella causa di incompatibilità, ha osservato che: “L’art. 8 della legge n. 362 del 1991, nel testo non modificato in parte qua dalla legge n. 124 del 2017, riferisce, infatti, l’incompatibilità («con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato»), di cui alla denunciata lettera c) del suo comma 1, al soggetto che gestisca la farmacia (o che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione)” escludendo invece tale incompatibilità per chi in tale gestione non sia coinvolto.

Infatti, “l’art. 7 della legge n. 362 del 1991 – come novellato dall’art. 1, comma 157, della legge n. 124 del 2017, che ha incluso le società di capitali tra i soggetti che possono assumere la titolarità dell’esercizio di farmacie private – mentre riferisce senz’altro anche ai partecipanti a dette società le incompatibilità di cui al secondo periodo del suo comma 2, subordina invece ad una verifica di “compatibilità” l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8”.

Il punto era allora di verificare, per così dire, la “compatibilità” delle “vecchie” norme con il “nuovo” regime della titolarità della farmacia introdotto dalla legge n. 127/2017, che ha consentito l’acquisto di farmacie anche a società di persone e di capitali non più necessariamente composte da farmacisti iscritti all’albo e idonei.

A tale proposito, la Corte costituzionale ha osservato che “l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale -, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio.

Essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991.”.

Il TAR della Toscana ha ritenuto che i suddetti principi, per corollario, debbano trovare applicazione non soltanto nei confronti del socio della società di capitali, ma anche del socio accomandante (cioè del socio di una società di persone per definizione privo di poteri di gestione) purché, come nella fattispecie esaminata, egli non sia un farmacista iscritto all’albo coinvolto nella gestione della farmacia; e ciò a prescindere dal maggiore o minore impegno richiestogli dall’attività lavorativa svolta all’esterno della società.


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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