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La farmacia e la gestione in forma associata: l’importanza della scelta dei soci

Silvia Stefania Cosmo
Silvia Stefania Cosmo
La farmacia e la gestione in forma associata: l’importanza della scelta dei soci


Al concorso per il conferimento delle nuove sedi farmaceutiche istituite a seguito della riforma contenuta nel D.L. n. 1/2012 cd. “cresci Italia”, gli interessati in possesso dei requisiti di legge potranno concorrere per la gestione della farmacia in forma associata.

La forma associata dal punto di vista soggettivo

Il comma 7 dell’art. 11 prescrive che la “gestione” associata della farmacia da parte dei vincitori al concorso avvenga su “base paritaria”.

La gestione associata non costituisce una nuova forma di titolarità della farmacia privata accanto a quelle previste dall’art. 7 L. 362/1991 (persona fisica, società cooperativa a responsabilità limitata e società di persone), essa è da ricondursi all’ambito delle società di persone ed in particolare alla società in nome collettivo.

La norma evidenzia infatti che la gestione – non solo la partecipazione dei soci – sarà su “base paritaria” di guisa che essi gestiranno insieme la farmacia e con poteri uguali; ciò che porta ad escludere il ricorso alla forma della società in accomandita semplice ove il distinguo dei soci – fra accomandanti ed accomandatari –  preclude ai primi di compiere atti di amministrazione in nome della società.

La durata della gestione associata

Il secondo periodo dell’art. 11 comma 7 prescrive che la gestione associata da parte dei vincitori al concorso deve essere mantenuta per un “periodo minimo di dieci anni” che decorreranno dall’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia da parte dell’autorità amministrativa competente per territorio.

La norma soggiunge che per un decennio gli “associati” non possano cedere la quota o l’azienda, “fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità”.

Dunque, salve queste ultime  eccezioni, la norma è chiarissima nel prescrivere l’obbligatorietà della “convivenza” societaria decennale e questo è il punto cruciale su cui occorre porre l’attenzione.

Se di primo acchito, infatti,  la forma associata può sembrare un’occasione ghiotta, se non altro per ottenere un maggior punteggio attraverso la somma dei titoli posseduti,  non va sottovalutato che la norma commina la sanzione della decadenza dalla titolarità (“la titolarità della farmacia … … è condizionata”) nell’ipotesi in cui taluno dei soci decida di cessare la gestione o di renderla impossibile per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge o dal contratto sociale o semplicemente per mancanza di attitudine imprenditoriale.

In altre parole, nel caso in cui si prediliga la partecipazione al concorso per la gestione in forma associata, va ponderato seriamente il rischio che ci si accolla perché è di comune esperienza che le gestioni societarie possono diventare problematiche qualora non sia stata precedentemente raggiunta una comunione di intenti o quanto meno una tendenziale comune visione strategico-aziendale sulla  futura gestione della farmacia.

La paritarietà della gestione

Una volta ponderata la scelta del socio, perché la “gestione paritaria” dei poteri non porti allo stallo della società, è consigliabile prevedere per tempo degli appositi accordi, secondo le formulazioni giuridiche più adeguate,  che stabiliscano il ruolo di ciascun socio, gli obblighi ed i diritti di ognuno in modo da evitare una conflittualità che, se mal gestita, potrebbe comportare la decadenza dalla titolarità.

Dunque, l’antitetica esigenza di conciliare il realistico, anche se non auspicabile, verificarsi di situazioni che rendano impossibile il proseguimento della vita societaria  con l’obbligo decennale di conservazione della società, conduce a ritenere che  la soluzione possa essere soltanto quella di disciplinare anticipatamente i rapporti fra i soci in modo da  “raffreddare” il potenziale futuro conflitto e  facilitare il sereno mantenimento della gestione associata per il periodo previsto dalla legge.


Silvia Stefania Cosmo

Nata a Milano nel 1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È avvocato dal 2001 (albo degli avvocati di Milano). Dal 1998 partecipa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di cultore della materia e come guida di seminari. Dal 2000 collabora stabilmente con lo Studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo del quale è divenuta socia nel 2014. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Quintino Lombardo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. Il diritto amministrativo ed in particolare il diritto farmaceutico con le branche connesse sono il fulcro dell’attività professionale. È autrice di diverse pubblicazioni e di articoli in riviste di settore in ambito sanitario e farmaceutico oltre che relatore in numerosi convegni e attività di formazione. Collabora con la rivista Farma Mese
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