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La pianificazione territoriale è necessaria

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
La pianificazione territoriale è necessaria


Il Consiglio di Stato ha preso posizione per la prima volta sull’art. 11 della legge 27/2012 escludendo che possa essere interpretato come se avesse soppresso qualsiasi forma di pianificazione territoriale della distribuzione delle farmacie. La vertenza presa in esame dalla Magistratura amministrativa riguarda i limiti alla trasferibilità degli esercizi dopo la riforma del 2012.

Fino al marzo del 2012 ciascuna farmacia poteva trasferirsi solo nei limiti della sua sede, così come previsti dalla pianta organica, e sempre che il trasferimento venisse autorizzato dall’autorità, previa verifica che la nuova collocazione fosse idonea a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

Secondo l’interpretazione del Ministero della Salute l’art. 11 della legge 27/2012 avrebbe soppresso la pianta organica, e – di conseguenza – avrebbe fatto venir meno le singole sedi ed i relativi confini, rendendo possibile il trasferimento delle farmacie anche in posizioni molto distanti da quella di provenienza se ciò ne avesse migliorato la distribuzione complessiva.

La questione è già stata portata all’esame di molti Tar, che l’hanno affrontata e risolta in termini notevolmente diversi: per alcuni la pianta organica non esiste più, per altri è sopravvissuta ma è divenuta più o meno elastica.

La prima presa di posizione del Consiglio di Stato è del 1° marzo 2013 (ordinanza della III^ Sezione n. 751/13) e costituisce perciò una anticipazione dell’orientamento che emergerà dalle future sentenze.

Occorre però un brevissimo riepilogo dei fatti.

La titolare di una farmacia di Lucca ha chiesto di poter trasferire il suo esercizio, sito nel centro storico, in un quartiere periferico poco servito, il Comune respinge la domanda; la farmacista ricorre al TAR di Firenze, il quale, con ordinanza n. 28 del 16.1.2013, dispone la sospensione del diniego, invitando il Comune a riesaminare la domanda, sulla base della seguente motivazione:

Ritenuto che il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo quanto alla motivazione laddove fa riferimento all’impossibilità di trasferire la sede della farmacia della ricorrente fuori della sua sede farmaceutica poiché a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 1/2012 tali limiti non sembrano più sussistere;

considerato che attualmente viene solo fissato il numero di farmacie in base alla popolazione con facoltà del comune di individuare le zone dove le nuove farmacie derivanti dalla modifica del parametro della popolazione e che tale nuovo assetto consentirebbe anche di spostare la sede di una farmacia già esistente laddove da ciò derivi una migliore distribuzione territoriale.

Tale ordinanza è stata impugnata da una titolare di farmacia controinteressata, ed il Consiglio di Stato, con l’ordinanza dell’1.3.2013, è  stato di parere del tutto diverso, come emerge dalla seguente motivazione:

  • “… l’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, non appare prescindere – con segnato riferimento all’istituzione di “nuove farmacie” in relazione al mutato rapporto, in riduzione, farmacia/numero abitanti – dal collegamento della sede dell’esercizio con le “zone” in cui si articola il territoriale comunale, per le quali va garantita l’offerta dei farmaci in condizioni di accessibilità e pronta fruizione”;
  • “invero, lo stesso primo comma della disposizione in esame, nel momento in cui si indirizza a favorire un più ampio accesso alla titolarità delle farmacie, puntualizza che detto ampliamento è teso a garantire una “più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”;
  • “per quanto su esposto, il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico, dell’organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla salute, garantendo l’accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensa dei farmaci”.

Malgrado la sinteticità e la prudenza del linguaggio, tipiche della motivazione delle ordinanze (che a differenza delle sentenze vengono adottate rapidamente e perciò dopo una disamina necessariamente sommaria), l’orientamento del Consiglio di Stato è sufficientemente chiaro: se si vuole, in conformità del pubblico interesse, una distribuzione razionale delle farmacie sul territorio è necessaria una qualche forma di pianificazione da parte dell’autorità; che essa debba coincidere con la tradizionale pianta organica o con eventuali nuovi strumenti, la ordinanza  non precisa, ma è da escludere che le farmacie, come sosteneva il Tar, possano trasferirsi a prescindere da qualsiasi vincolo laddove ne possa derivare, a giudizio dell’autorità, una migliore distribuzione.

Anche perché, è il caso di soggiungere, se tutto venisse affidato alla discrezionalità dei comuni, senza la preventiva formalizzazione di qualche criterio distributivo, difficilmente tutte le farmacie, comprese quelle comunali, potrebbero essere considerate sullo stesso piano.

La questione non è di agevole soluzione perché il frettoloso art. 11 della legge  27/2012 è incompleto, e lascia fin troppo ampio spazio alle interpretazioni della Magistratura.

È altrettanto vero, però, che tali spazi possono venir colmati dalla legislazione regionale, che, nel rispetto del parametro 1:3.300 e della libertà di orario di apertura, potrebbe elaborare forme di pianificazione idonee a valorizzare le specificità del rispettivo territorio, e modalità di accesso al servizio conformi all’assetto generale dei servizi sanitari.

 


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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