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La pianta organica s’ha da fare, e anche presto

Claudio Duchi
Claudio Duchi
La pianta organica s’ha da fare, e anche presto


È stata data notizia dalla stampa di categoria della pubblicazione in data 10.7.2015 della sentenza n. 1044/2015 del TAR Puglia – Bari con cui è stata dichiarata la illegittimità dell’inerzia (qualificata come silenzio-inadempimento) dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di procedere tempestivamente alla revisione della pianta organica delle farmacie. Al netto della inaccettabile identificazione, tutta pugliese, della Regione come soggetto cui spetta questo adempimento ora riservato in realtà ai Comuni, la sentenza è significativa perché interviene a censurare un malvezzo assai diffuso che è quello di non procedere alla revisione biennale per disattenzione o per non sapere che pesci pigliare.

Nel caso specifico l’istanza disattesa dall’inerzia era diretta alla soppressione di una sede divenuta soprannumeraria per la diminuzione della popolazione che ne aveva giustificato la istituzione, un argomento “caldo” non soltanto per la stagione in cui è stato trattato ma perché riguarda molte situazioni che si evidenziano in ogni parte del Paese e che mostrano forti resistenze delle Amministrazioni interessate a provvedere a quanto pure spetterebbe loro di fare.

Il TAR di Bari, comprensibilmente, afferma soltanto l’obbligo dell’Autorità Sanitaria di provvedere senza indicare come debba farlo per non violare le prerogative dell’Amministrazione, ma le premesse sono comunque significative.

Ancora più significativa, tuttavia, risulta la sentenza n. 4090/2014 del Consiglio di Stato sfuggita, mi pare, all’attenzione degli addetti ai lavori, ove, pur con tutte le distinzioni di questo mondo che è ora superfluo riferire, si condanna il Comune di Roma a risarcire il danno per perdita di chance subito dal titolare di farmacia che aveva chiesto invano, per parecchi anni, che si procedesse alla effettiva (cioè a seguito di reale istruttoria) revisione della pianta organica cittadina quale presupposto per l’ottenimento dell’invocato trasferimento del suo esercizio.

Anche in questo caso il giudice amministrativo non è entrato nel merito della fondatezza della richiesta, peraltro accolta in seguito solo in conseguenza dell’evoluzione della situazione normativa e di fatto, ma ha sanzionato l’inerzia, osservando che il termine biennale per procedere alla revisione è bensì ordinatorio, ma ciò non esime l’Autorità Sanitaria dal procedere con ragionevole tempestività secondo i principi di buona amministrazione.

Ritengo che soprattutto il richiamo di questo orientamento del Consiglio di Stato possa convincere le Amministrazioni riottose a … darsi una mossa, a pena di esporsi al risarcimento del danno che, a cascata, si riverbererebbe sulla persona degli amministratori.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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