Iusfarma

L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

Le farmacie grossiste: una querelle con qualche forzatura di troppo

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Le farmacie grossiste: una querelle con qualche forzatura di troppo


La contabilità delle sentenze favorevoli o contrarie alle farmacie grossiste deve essere aggiornata a seguito della pubblicazione risalente a qualche giorno fa della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 144/2017, sorprendente perché ha accolto la tesi della ricorrente farmacia grossista mentre in sede cautelare le aveva negato la sospensiva con una motivazione severa.

Ora, in questa vicenda, nella quale si attendono le sentenze di altri Tar, non è tanto importante aggiornare il punteggio, quanto piuttosto sgombrare il campo da alcune forzature, presenti per la verità più che nelle sentenze nei commenti che le riguardano.

Innanzitutto: che significa sentenze favorevoli o contrarie alle farmacie grossiste? Semplicemente dichiarare la legittimità o la illegittimità di uno specifico comportamento, contestato a molte di loro, che consiste nell’acquistare i medicinali con il codice univoco della farmacia per poi trasferirli con un documento di trasporto (DDT) nel loro distinto magazzino grossista dal quale, da ultimo, i medicinali vengono venduti secondo le modalità proprie del grossista e verso i destinatari che la legge individua per il commercio all’ingrosso.

Da ultimo il TAR Sicilia, sulla scorta dell’orientamento precedentemente manifestato dal TAR Lazio, ha osservato che questo comportamento non è vietato da alcuna norma, considerazione ineccepibile se solo si considera che il trasporto dei medicinali da un magazzino all’altro dello stesso soggetto non può certo considerarsi una vendita ma soltanto il trasferimento dalla sua mano destra alla sua mano sinistra, iniziativa che il legislatore non si è ad oggi sentito di vietare non si sa se per negligenza o per timore di cadere nel paradosso.

Le farmacie grossiste però non sono popolari né presso l’Autorità sanitaria né presso le altre istituzioni del mondo della farmacia e può darsi che questa impopolarità ed in particolare l’accusa che siano responsabili della carenza sul mercato di certi farmaci, abbia qualche fondamento, anche se la circostanza viene da loro negata.

Seppure le cose stessero così, il rimedio non potrebbe certo consistere nella forzatura di vietare il semplice trasloco dei medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista che, non implicando alcun atto di commercio od anche soltanto di rilevanza esterna, connoterebbe il divieto come una evidente forzatura.

La medesima forzatura è riscontrabile in taluni commenti di compiacimento quando la sentenza del Giudice amministrativo condanna la “sovrapposizione” del ruolo e dell’attività della farmacia e del grossista e di doglianza, invece, quando ne dichiara la legittimità.

Il fatto è che le farmacie grossiste non hanno mai esercitato tale sovrapposizione né i Tribunali amministrativi che ne hanno riconosciuto le ragioni l’hanno mai legittimata per il semplice fatto che il comportamento contestato, cioè il trasporto dal magazzino della farmacia al magazzino grossista, non dà vita ad alcuna sovrapposizione non realizzando né l’attività tipica della farmacia di vendita al pubblico né l’attività tipica del grossista di vendita all’ingrosso.

L’ostilità verso le farmacie grossiste perciò, in assenza di ragioni giuridiche sostenibili, si nutre di una palese forzatura ed in questo modo evita di affrontare quello che sembra essere un nodo fondamentale della questione, anche se forse non soltanto l’unico: le aziende farmaceutiche privilegiano una propria rete di grossisti ed in questo modo costringono le farmacie grossiste ad acquistare come farmacie anziché come grossisti per poter essere competitive nella distribuzione intermedia.

In questo modo l’industria mostra di ignorare che il grossista di medicinali svolge un pubblico servizio e che perciò la sua discriminazione commerciale è contraria al pubblico interesse.

Questa questione preliminare non è mai stata affrontata anche solo per confutarne il fondamento e per spiegare come mai, se le cose stessero altrimenti, le farmacie grossiste ricorrerebbero alla complicazione ed ai rischi, compresi quelli penali, del trasporto dei medicinali da un magazzino all’altro.

Nella vicenda, dunque, accanto alle troppe cose dette vi è anche molto di non detto.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.