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Le farmacie senza parametro demografico: si sopprimono

HWP - Franco Lombardo Cosmo
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Le farmacie senza parametro demografico: si sopprimono


Il TAR per la  Sardegna con la sentenza n. 1223/2015 r.g. ha condannato l’amministrazione comunale  ad adottare il provvedimento di revisione  delle sedi farmaceutiche  sulla base del parametro di cui al noto decreto Monti n. 1/2012 e dei dati ISTAT della popolazione, riservando altresì la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.

La questione riguardava alcuni farmacisti che chiedevano la soppressione della nuova farmacia – la quarta – istituita nel 2012 ed inserita nel concorso straordinario, non ancora attiva, per la palese mancanza del conseguimento del quorum demografico di cui all’art. 1 L. 475/68 secondo il quale  è istituita una farmacia ogni 3.300 abitanti e, in via facoltativa,  qualora si raggiunga il 50% del predetto parametro numerico.

Secondo il TAR non è una “scelta” del Comune provvedere alla revisione periodica biennale; “l’Amministrazione locale è tenuta a provvedere alla (nuova) determinazione delle sedi farmaceutiche congrua e aggiornata, a cadenza biennale, in base ai dati ISTAT del 31.12 dell’anno precedente, disponendo, per l’effetto nuove istituzioni o soppressioni di sede”.

Non solo. Il TAR si premura di precisare che:

– il bando regionale del 2013 (con cui è stato indetto il concorso straordinario), che include nell’elenco la sede istituita nel 2012 dal Comune ( riferita ai dati ISTAT del 2011), “è suscettibile di modificazioni a seguito delle decisioni comunali assunte e che debbono essere assunte”;

– non possono essere assegnate ai vincitori le sedi divenute “soprannumerarie”,” fra l’emanazione della lex specialis e l’approvazione della graduatoria definitiva”, per il venir meno del rapporto minimo fra numero di sedi ed abitanti.

In  via consequenziale il TAR deduce che “in forma di mero “recepimento” del presupposto (modifica numero di sedi nel territorio comunale) cade la possibilità di conferire sedi che risulterebbero, fin dall’inizio della loro assegnazione, non soddisfare il rapporto minimo previsto dalla normativa (soglia e resto)”.

In sostanza la sentenza ha evidenziato chiaramente che “nel sistema di “numero chiuso” delle farmacie, ciascun titolare di farmacia ha un interesse legittimo alla corretta determinazione del numero degli esercizi farmaceutici in ambito comunale”.

Da qui la legittimazione dei titolari di farmacia ad impugnare, fra l’altro, la istituzione di nuove sedi farmaceutiche come pure il mancato esercizio del potere-dovere di ridurre il numero delle sedi farmaceutiche, qualora vi siano i presupposti per provvedere in tal senso.


HWP - Franco Lombardo Cosmo

HWP nasce dalla fusione di due storici studi legali milanesi: Cavallaro Duchi Lombardo Cosmo, specializzato nel diritto farmaceutico e sanitario, e PF Legal, specializzato nel diritto sanitario e societario. Dalla sede principale di Milano e da quella di Roma, l’attività professionale è svolta su tutto il territorio nazionale. Lo Studio opera prevalentemente in ambito amministrativo, civile e commerciale, con particolare riguardo al diritto della sanità, pubblica e privata, al diritto societario, successorio e patrimoniale e al diritto farmaceutico, ivi compresa la difesa dei professionisti sanitari nel giudizio penale e in quello disciplinare.
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