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L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

L’età pensionabile e la sostituzione del direttore

Silvia Stefania Cosmo
Silvia Stefania Cosmo
L’età pensionabile e la sostituzione del direttore


Il raggiungimento dell’età pensionabile del direttore di farmacia e la conseguente sorte dell’esercizio farmaceutico in assenza di un fidato sostituto, costituisce un tema decisamente caldo stante l’esistenza di una norma specifica secondo la quale la direzione della farmacia privata potrà essere mantenuta soltanto “fino al raggiungimento dell’età pensionabile”.
La prescrizione è contenuta nel comma 17 dell’art. 11 D.L. 24.1.2014 n. 1 che nella versione in vigore dal 15 agosto 2012 è del seguente tenore:

“A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione della farmacia privata, ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’Albo professionale”.

Si tratta di una disposizione assai impegnativa poiché, salvo auspicato rinvio, dal prossimo 1 gennaio 2015 si attiverà una vera e propria “tagliola” ovvero un meccanismo per il quale il titolare di farmacia o il socio direttore di società titolare di farmacia verranno privati della direzione dell’esercizio per il solo fatto di aver raggiunto l’età pensionabile.

Sul punto alcuni interrogativi sorgono spontanei: quali soggetti coinvolge l’obbligo di sostituzione? Quali sono i tempi e i modi per rispettare l’obbligo di legge? Quali potrebbero essere le conseguenze dell’eventuale inosservanza?

La lettura della norma è chiara nel prevedere che la prescrizione riguardi soltanto il soggetto che riveste la qualifica di “direttore” sia esso il socio della società titolare di farmacia oppure il titolare individuale dell’esercizio che abbia raggiunto il requisito dell’ età pensionabile; in sostanza la norma non trova applicazione nei confronti del farmacista che non eserciti la direzione della farmacia privata.

Merita un cenno particolare l’ipotesi che riguarda i soci della società titolare della farmacia nel caso in cui tutti raggiungano pressoché contemporaneamente l’età pensionabile e non si renda ipotizzabile l’ampliamento del numero di essi.

Sul punto si è espresso il Ministero della Salute pronunciandosi in senso favorevole all’affidamento della direzione della società a un farmacista esterno.

Secondo il Ministero “la soluzione dell’ampliamento del numero dei soci non è stata imposta dal legislatore, nel momento in cui ha introdotto la disposizione del comma 17 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 1/2012 e dunque quest’ultima previsione legislativa deve intendersi come derogatoria rispetto alla preesistente disciplina che escludeva il ricorso a farmacisti esterni per la direzione della farmacia di cui è titolare una società di farmacisti”.

La scelta ministeriale è condividibile perché sarebbe contraddittorio ritenere non ammesso il temporaneo ricorso a un direttore esterno ora che tale ricorso è addirittura imposto per il caso di superamento dell’età pensionabile.

Dall’applicazione della norma in esame, sono, invece, escluse esplicitamente le farmacie rurali sussidiate: segno evidente della volontà legislativa di non gravare le farmacie economicamente più fragili.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità di ottemperare all’obbligo di sostituzione non vi sono dubbi che dal 1° gennaio 2015, salvo un eventuale rinvio, la norma diventi pienamente operativa e che spetti al soggetto che ha raggiunto l’età pensionabile di comunicare all’Autorità amministrativa sanitaria la sostituzione.

Va da sé che nel caso in cui il titolare o il socio direttore non abbandoni tempestivamente la direzione professionale dell’esercizio spetterà poi all’Autorità sanitaria competente di diffidarlo ingiungendogli di provvedere.

Nel caso di inadempimento all’obbligo di legge è arduo non ipotizzare che il comportamento resti privo di sanzione anche se quest’ultima non è esplicitamente prevista.

In via meramente interpretativa potrebbe supporsi che la mancata sostituzione integri quanto meno una irregolarità nell’esercizio della farmacia che trova la sua sanzione nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934.

Né va sottaciuto che, anche sotto il profilo deontologico, il rifiuto della sostituzione potrebbe non essere privo di conseguenze trattandosi di una palese violazione di una prescrizione vigente e, in quanto tale, sanzionabile.

Si tratta ovviamente di ipotesi posto che la norma non è ancora nel pieno della sua attuazione, tuttavia merita di essere evidenziato che l’obbligo di sostituzione del direttore riveste indubbio rilievo in sé costituendo l’occasione per riflettere e pianificare le sorti della farmacia nel suo complesso: in molti casi non si tratterà soltanto di nominare un collaboratore o un dipendente quale nuovo direttore della farmacia, quanto piuttosto di ragionare seriamente circa le modalità di una nuova gestione o addirittura di un passaggio-trasferimento dell’esercizio che con tanta cura si è diretto sino all’età pensionabile.


Silvia Stefania Cosmo

Nata a Milano nel 1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È avvocato dal 2001 (albo degli avvocati di Milano). Dal 1998 partecipa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di cultore della materia e come guida di seminari. Dal 2000 collabora stabilmente con lo Studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo del quale è divenuta socia nel 2014. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Quintino Lombardo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. Il diritto amministrativo ed in particolare il diritto farmaceutico con le branche connesse sono il fulcro dell’attività professionale. È autrice di diverse pubblicazioni e di articoli in riviste di settore in ambito sanitario e farmaceutico oltre che relatore in numerosi convegni e attività di formazione. Collabora con la rivista Farma Mese
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