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Medico e farmacista, due mondi davvero separati?

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Medico e farmacista, due mondi davvero separati?


Tra i tanti argomenti in discussione, talvolta purtroppo polemica, nella persistente emergenza dell’epidemia di SARS – COVID19, vi è la prospettata possibilità di utilizzare anche la rete territoriale delle farmacie di comunità nella campagna vaccinale contro l’influenza stagionale, come affermato in linea di principio da una recente ordinanza del Presidente della Regione Lazio.
Non vi è dubbio che il procedimento di vaccinazione (anamnesi del paziente, somministrazione/inoculazione del vaccino, osservazione dopo la somministrazione, eventuale intervento nel caso benché raro di reazione avversa, registrazione formale della prestazione) dovrebbe svolgersi sotto la supervisione e la responsabilità di un medico; non vi è parimenti dubbio che, nell’ambito del procedimento di vaccinazione, l’atto materiale in sé della inoculazione/somministrazione del vaccino, così come l’osservazione del paziente o la registrazione formale della prestazione, può essere affidato alla competenza di un infermiere o al limite di un assistente sanitario, pronto a riferire al medico delle eventuali problematicità che dovessero insorgere.
Ma se la vaccinazione è compito di medici e infermieri, allora cosa c’entrano le farmacie e i farmacisti? Non sarà che questi ultimi vogliono, come si dice, rubare il mestiere ai medici, improvvisandosi vaccinatori “abusivi” (perché medici, per l’appunto, non sono)?

Mai come in questi giorni sentiamo invocare l’art. 102 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto n. 1265 del 1934 (che vieta il cumulo delle professioni sanitarie con quella del farmacista), l’art. 45 del suo regolamento, cioè del Regio Decreto n. 1706 del 1938 (che impone accessi separati per l’ambulatorio medico e la farmacia e vieta che comunichino tra loro), le norme dei codici deontologici che prescrivono correttezza e trasparenza nei rapporti tra medici e farmacisti … il cd. “comparaggio” è un illecito grave ed è senz’altro prudente tenere sempre alta la guardia.

Due considerazioni, a tale proposito, meritano di essere proposte per un’analisi più ponderata della questione.

La prima considerazione, di natura per lo più empirica, che non sono pochi i paesi del mondo nei quali i farmacisti sono coinvolti nelle campagne vaccinali e anzi partecipano attivamente alla vaccinazione della popolazione. Le farmacie possono essere il presidio nel quale convergono e vengono coordinate le diverse professionalità sanitarie; in alcuni casi, è previsto anche l’intervento diretto dei farmacisti, per tempo e adeguatamente formati, nel procedimento vaccinale. Dove ciò accade, ovviamente, si è provveduto a disciplinare nel dettaglio i requisiti strutturali necessari, i compiti professionali e le conseguenti responsabilità delle farmacie e dei farmacisti nella gestione delle varie fasi della procedura, così da non lasciare dubbi sulla tutela dei soggetti da vaccinare e sugli ambiti di competenza delle professioni coinvolte. Scrivere bene le norme è un compito complesso, ma è indispensabile; così come definire le condizioni economiche del servizio e verificare che poi il vaccino sia effettivamente reso disponibile alle farmacie che intendessero, avendone la possibilità, offrirlo alla popolazione.

La seconda, di natura strettamente giuridica, che farmacisti e medici non sono più, ormai da tempo, abitanti di mondi separati: e forse mai lo sono stati.
Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie e la digitalizzazione consentono e richiedono sempre maggiore collaborazione tra le professioni sanitarie, nel rispetto delle proprie rispettive competenze. La farmacia di comunità è destinata sempre più a sviluppare la propria vocazione di centro di servizi sanitari, sulla via delineata dalla legge n. 69/2009 e dei successivi decreti legislativi.
È utile allora richiamare, a proposito di medici presenti in farmacia, una pronuncia della Terza sezione del Consiglio di Stato di qualche tempo fa, la n. 3357 del 7 luglio 2017 (ne aveva scritto Silvia Stefania Cosmo, nell’articolo: Medici in farmacia: cosa dice la legge).
La sentenza afferma il principio che la presenza del medico in farmacia non può più ritenersi vietata al punto da impedirgli qualsivoglia attività all’interno della farmacia, perché le norme sopravvenute in materia di nuovi servizi sanitari (art. 11 della legge n. 69/2009) espressamente consentono

“l’erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano”.

In altre parole, secondo l’autorevole visione dei Giudici amministrativi, l’evoluzione normativa in materia consente di affermare che il divieto di cumulo della professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere presso le farmacie giornate di prevenzione, nell’ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie, anche mediante visite mediche,

la cui finalità sia quella di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria con riferimento appunto a patologie a forte impatto sociale”.

Ciò che conta è che la presenza del medico sia funzionale a un progetto sanitario specifico, non strutturata o peggio con finalità di prescrizione del farmaco; e che comunque il medico rimanga sempre del tutto estraneo all’organizzazione e alla gestione della farmacia, così come il farmacista non si ingerisca nell’attività del medico, senza cioè che vi sia reciproca partecipazione ai proventi ricavabili dall’esercizio delle due professioni.
Si vede allora come, a prescindere dagli eventuali interventi normativi in deroga, resi comunque possibili dalla persistente situazione di emergenza, la disciplina già oggi vigente non preveda un divieto assoluto e inderogabile per il medico di esercitare la professione a fianco del farmacista in farmacia, purché con i dovuti limiti e le precauzioni indicate. Insomma, già oggi le regole della farmacia dei servizi consentono una più stretta collaborazione tra farmacie di comunità e medici, che nulla vieterebbe di organizzare con gli strumenti tecnologici disponibili e di estendere, se questo fosse ritenuto il modello più opportuno, anche all’attività di vaccinazione.

L’importante è fare in fretta e fare bene, perché le esigenze e gli obiettivi, necessariamente ambiziosi, dell’incombente campagna vaccinale sono noti a tutti e richiedono l’impiego di tutte le risorse a disposizione del SSN, farmacie di comunità incluse.


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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