Le norme su quorum e pianta organica introdotte nel 2012 dal decreto Monti sono finalizzate ad intensificare l’istituzione di sedi farmaceutiche in funzione pro-concorrenziale. È quanto ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza 3901/2019 dell’11 giugno scorso, con cui respinge il ricorso di una titolare di farmacia contro il provvedimento del comune limitrofo che aveva istituito una nuova sede contigua alla sua.
La decisione merita di essere segnalata, sebbene non sia molto chiara, perché reca una lettura decisamente innovativa delle norme sulla pianificazione territoriale delle farmacie, nonostante una giurisprudenza che ormai pareva consolidata.
La vicenda, come accennato, ha per protagonista una titolare di farmacia toscana che nel 2012 impugna il provvedimento per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica emesso dal comune confinante. Il TAR respinge l’impugnazione nel 2014 per «carenza di interesse» ritenendo che non sia meritevole di tutela la posizione del farmacista viciniore: il decreto Monti ha affidato ai comuni l’aggiornamento della Pianta organica, non è pensabile che le amministrazioni comunali pianifichino avendo riguardo anche agli interessi delle farmacie esterne al loro stesso ambito.
L’orientamento del TAR non è però condiviso dal Consiglio di Stato, al quale la farmacista si è appellata contro la sentenza di primo grado. Secondo i giudici, in sostanza, sussiste nella titolare un interesse attuale, differenziato e tutelato dall’ordinamento a contrastare le nuove sedi, anche se poste in comuni limitrofi. La localizzazione delle farmacie, infatti, incide sulle «condizioni di mercato» e il farmacista, come ciascun «soggetto economico (imprenditore, fornitore di servizi, commerciante o consumatore, singolo o associato)» possiede «un interesse al corretto funzionamento di un mercato basato sul principio di libertà di iniziativa economica ma regolato a tutela della concorrenza e degli altri valori sanciti dalla Costituzione». Troverebbe così tutela anche l’interesse del farmacista del comune contiguo alla corretta localizzazione ed apertura di altri esercizi commerciali concorrenti e ciò anche in presenza di una disciplina di settore che «limita la concorrenza ai fini dell’accesso al mercato considerato».
Per un approfondimento della decisione in commento, rinviamo all’articolo pubblicato su FPRESS.