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Promozione e pubblicità delle farmacie on line, decide la Corte di Giustizia UE

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Promozione e pubblicità delle farmacie on line, decide la Corte di Giustizia UE


Pubblicità del sito web della farmacia, divieto di sconto sull’ordine di medicinali al superamento di un determinato valore economico, obbligo della compilazione di un questionario sanitario preliminare all’ordine on line, divieto dell’indicizzazione a pagamento anche su portali di comparazione dei prezzi. Sono le importanti questioni sulle quali si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza depositata il 1° ottobre 2020 nella causa C-649/18, a proposito delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte d’Appello di Parigi, chiamata a decidere su una controversia proposta dall’UGDPO, associazione di gruppi d’acquisto delle farmacie francesi, contro la promozione del servizio di vendita on line di una nota farmacia con sede nei Paesi Bassi.

In particolare, la Corte di Giustizia è stata chiamata a stabilire se il diritto dell’Unione Europea, e in particolare le prescrizioni recate dalla Direttiva 2000/31 (cd. “direttiva e-commerce”), che disciplina taluni aspetti giuridici dei i servizi della cd. società dell’informazione, siano ostative all’applicazione alla farmacia stabilita in un altro Stato membro (nella fattispecie, per l’appunto, i Paesi Bassi), da parte dello stato membro di destinazione (nella fattispecie, la Repubblica Francese) di un servizio di vendita on line di medicinali non soggetti a prescrizione medica, della normativa nazionale che:

  • vieta alle farmacie che vendono detti medicinali di acquisire clienti tramite determinate procedure e mezzi considerati contrari alla dignità della professione, come quelli consistenti nella massiccia distribuzione di posta e di volantini pubblicitari al di fuori della loro farmacia;
  • vieta alle suddette farmacie di effettuare offerte promozionali consistenti in uno sconto sul prezzo totale dell’ordine di medicinali una volta superato un determinato importo;
  • obbliga le predette farmacie ad inserire un questionario sanitario nella procedura di ordine di medicinali on line;
  • vieta alle medesime farmacie di ricorrere all’indicizzazione a pagamento su motori di ricerca e su siti di comparazione dei prezzi.

Il Codice della Sanità Pubblica francese e le norme connesse relative alla funzionalità dei siti internet di commercio elettronico di medicinali, infatti, recano una dettagliata disciplina, per molti versi simile a quella italiana, rinvenibile nel codice deontologico dei farmacisti e nelle norme di attuazione della Direttiva 2000/31 (e talvolta più rigorosa, come per l’obbligo di compilazione del questionario sanitario, che nel nostro paese non è previsto), con vincoli, procedure e norme specifiche quanto alla pubblicità del sito web della farmacia e agli strumenti legittimi di sollecitazione del pubblico all’acquisto dei medicinali.

Insomma, la rigorosa disciplina francese è legittimamente applicabile, secondo il diritto europeo, anche alle farmacie che sono stabilite in altro Stato membro e che, in linea generale, sarebbero tenute al rispetto della normativa del loro Stato di stabilimento, magari meno vincolistica?

La Corte di Giustizia ha fornito una risposta articolata, che merita qualche riflessione, specie in un momento, come l’attuale, in cui l’attività on line è destinata ad assumere sempre maggiore importanza.

Innanzitutto, è stato riconosciuto che tutte le prescrizioni normative all’esame, sempre in linea generale, sono misure restrittive del diritto alla libera prestazione dei servizi della cd. information society, come è da considerare la vendita on line dei medicinali da parte di una farmacia a ciò autorizzata. La pubblicità e la promozione del sito web costituiscono un’attività ancillare e inseparabile dall’attività di vendita che, secondo la direttiva e-commerce, non può essere vietata dallo Stato membro di destinazione del servizio se non per particolari obiettivi di tutela dell’interesse pubblico, sulla base cioè di una precisa giustificazione e secondo criterio di stretta proporzionalità.

Una restrizione derivante da obblighi e divieti recati dal diritto nazionale in modo assoluto e generale, con riferimento a ogni tipo di promozione e pubblicità di professionisti e/o prestatori di servizi sanitari, andrebbe oltre quanto necessario per tutelare la salute pubblica e la dignità delle professioni sanitarie.
Misure restrittive specifiche, come quelle di cui sopra previste dal diritto francese (e in parte, come detto, anche da quello italiano), sono invece ammesse e, a tal proposito, spetta al Giudice nazionale verificare se effettivamente ci si trova di fronte a una misura restrittiva specifica o se, viceversa, il divieto è formulato in termini eccessivamente ampi e pertanto sproporzionati e ingiustificabili.

Ciò premesso, secondo la Corte, il divieto alle farmacie (francesi e dei Paesi Bassi, così come di ogni altro Stato membro) di acquisire clienti tramite procedure e mezzi considerati contrari alla dignità della professione (volantini per posta allegati alla consegna di prodotti d’abbigliamento) e di effettuare uno sconto sul prezzo totale dei medicinali una volta superato un determinato importo in carrello, è consentito dalla direttiva e-commerce, perché idoneo (giustificato e proporzionale, per l’appunto) a salvaguardare il principio della dignità della professione sanitaria e l’interesse pubblico a impedire un consumo di medicinali eccessivo e scorretto. Anche l’obbligo di compilazione del questionario sanitario, pur costituendo anch’esso una misura restrittiva, trova giustificazione dall’obiettivo di garanzia di una più elevata qualità del servizio farmaceutico, valorizzando quegli elementi d’interattività e di contatto con il farmacista, di cui i Giudici europei hanno sempre sottolineato l’importanza.

Più sfumata invece la conclusione per ciò che riguarda il divieto di ricorrere all’indicizzazione a pagamento su motori di ricerca e su siti di comparazione dei prezzi. Anche qui si tratta di una misura restrittiva della libera circolazione dei servizi e delle merci, perché restringe la possibilità per la farmacia o parafarmacia operante on line di farsi conoscere dai consumatori e dai pazienti di un altro Stato membro, ma tale vincolo non pare giustificabile, secondo la Corte, solo con la pretesa necessità, sottolineata dalla difesa francese, di preservare la garanzia di un servizio farmaceutico bilanciato sul territorio, e neppure ne sembra dimostrata la proporzionalità. La Corte ha così stabilito il principio che uno Stato membro non può proibire alle farmacie che vendono prodotti medicinali senza ricetta medica di usare indicizzazioni a pagamento su motori di ricerca e siti di comparazione prezzi. Spetterà al Giudice nazionale, nell’esame della specifica disciplina da applicare, verificare se tale divieto legale sia effettivamente necessario per il perseguimento dell’obiettivo di salute pubblica proclamato o se invece vada oltre ciò che serve.

Nella posizione della Corte di Giustizia non è dato rinvenire, come si vede, alcun eco ultraliberista; anzi, la dignità delle professioni sanitarie e la tutela della salute pubblica in materia di medicinali sono espressamente qualificati, ancora una volta e in coerenza con la giurisprudenza ormai consolidata, come principi e obiettivi a tutela prioritaria nell’ordinamento dell’Unione Europea. Però si tratta di obiettivi che non basta soltanto invocare perché siano giustificate norme restrittive dei principi di libertà d’impresa di circolazione dei servizi e delle merci: sono allora sicuramente possibili (ed anzi auspicabili) discipline rigorose della pubblicità e della promozione della farmacia, ma ciascun divieto o vincolo dovrà trovare adeguato fondamento.

Articolo in corso di pubblicazione sulla rivista iFarma


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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