È frequente la difficoltà di reperire, almeno in alcuni contesti, i locali per l’apertura della sede vinta in uno dei concorsi straordinari regionali.
In questi casi è scelta obbligata per i concorrenti la richiesta di una proroga alla Regione nell’attesa di reperire locali idonei o adattabili per attivare la farmacia, a volte anche fuori dall’ambito di pertinenza.
A fronte di questa istanza la Regione solitamente concede, sempre ove sussistano i presupposti, una proroga dei tempi per l’apertura della sede vinta a concorso. Di questi provvedimenti non si può dolere il titolare della farmacia già presente sul territorio comunale in cui dovrà insediarsi la nuova sede, “non venendone inciso il suo interesse”.
È così che si sono espresse tre recenti sentenze del TAR Bari – 694, 696 e 697 del 2021 -. volendosi riferire alla utilità o al vantaggio che può ottenere colui che “fa causa”.
Più nello specifico si è trattato di tre farmacie che hanno impugnato la proroga concessa dalla Regione Puglia per consentire agli assegnatari l’apertura della sede vinta a concorso straordinario e altresì il provvedimento con cui il Comune ha dato avvio alla revisione della pianta organica.
Questi farmacisti lamentavano che la proroga fosse “stata artatamente concessa con la finalità di favorire i titolari della nuova farmacia, che in tal modo potevano veder appagata l’aspirazione a una più valida, sotto il profilo economico, sede” nel comune in questione.
Sempre secondo i titolari delle farmacie presenti sul territorio i concorrenti avrebbero negato l’esistenza di locali nella sede loro assegnata pretendendo così una modifica della pianta organica comunale al solo scopo di ‘spostarsi’ in una posizione più favorevole.
Il Comune in questo caso non ha partecipato al giudizio, mentre la Regione e i concorrenti hanno contestato la ricostruzione dei titolari di farmacia, anzitutto evidenziando che questi non avevano alcun interesse ad impugnare i provvedimenti. Di questo stesso avviso si è dimostrato anche il Giudice che, con riguardo alla proroga, ha affermato che “il ritardo nell’attivazione della nuova farmacia … ha … avvantaggiato e non leso l’interesse” delle farmacie già esistenti, le quali hanno di fatto goduto della mancata apertura.
Con riguardo al procedimento di revisione della pianta organica i concorrenti e la Regione hanno evidenziato, invece, che il mero avvio della procedura non poteva aver determinato alcuna lesione della posizione/interesse dei titolari, nulla essendo stato ancora ipotizzato con riguardo alla modifica delle sedi farmaceutiche già esistenti.
Per il Tar, i titolari di farmacia non potevano ritenersi pregiudicati per il solo fatto che il Comune avesse disposto l’inizio dei lavori di revisione delle sedi farmaceutiche, perché nessuna variazione della situazione attuale era intervenuta.
I farmacisti sono stati, pertanto, considerati “carenti di interesse” anche nei confronti dell’annullamento della deliberazione comunale, di avvio al procedimento di revisione della pianta organica, “trattandosi di un atto di mero indirizzo, inidoneo a provocare alcuna lesione attuale e concreta all’interesse dei farmacisti già operanti sul territorio”.
Tutti e tre i ricorsi così proposti sono stati, pertanto, dichiarati dal TAR inammissibili, perché “l’eventuale annullamento dei provvedimenti gravati non arrecherebbe alcun vantaggio, né riparerebbe alcuna lesione” per i titolari delle farmacie già esistenti.
In altre parole, la proroga del termine all’apertura della farmacia e l’atto di avvio dei lavori di revisione della pianta organica non sono in sé idonei a recare alcun beneficio o danno meritevole di tutela in giudizio.