I nodi delle frettolose piante organiche della primavera 2012 al pettine dei Tar.
Il decreto legge 1/2012, ratificato con la legge 27/2012, ha imposto una revisione straordinaria della piante organiche delle farmacie (o almeno del loro numero: sulla perimetrazione delle sedi le opinioni sono discordanti), sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31.10.2010.
Un po’ per mancanza di esperienza, un po’ per la fretta, talvolta per malizia, i provvedimenti comunali che sono stati adottati hanno spesso prestato il fianco alle critiche, cioè ai ricorsi di coloro che hanno ritenuto di venirne danneggiati: taluni meramente strumentali, talaltri seri e verosimilmente fondati, tanto che alcuni Tribunali amministrativi hanno ritenuto di disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti in questione.
Il TAR del Piemonte, con una prima ordinanza (n. 643 del 2012) ha ritenuto fondati i rilievi del ricorrente sulla inadeguata distribuzione territoriale delle nuove farmacie ed ha disposto “che il Comune di Nichelino riesamini il provvedimento adottato, avendo cura di esplicitare le valutazioni istruttorie sotto gli aspetti demografico e topografico, ai fini dell’individuazione delle zone di localizzazione delle nuove sedi di farmacia”, sospendendo il provvedimento comunale nonché, per quanto di ragione, il provvedimento regionale di riepilogo delle sedi da bandire.
Il TAR piemontese, con una successiva ordinanza (n. 20 del 2013), ha analogamente sospeso un provvedimento del Comune di Leinì, nonché il bando regionale di concorso per la parte relativa a tale Comune, rilevando la apparente fondatezza del lamentato difetto di motivazione, ed ha disposto il riesame del provvedimento, anche in questo caso “avendo cura di esplicitare le valutazioni istruttorie svolte ai fini della definitiva individuazione delle zone di localizzazione delle nuove sedi …“.
Da parte sua il TAR Lazio, Sezione di Latina, con due ordinanze si è soffermato sulla competenza dell’organo comunale che avrebbe dovuto adottare i provvedimenti di revisione del numero delle farmacie, ritenendo:
- con l’ordinanza n. 10/2013, che in generale la competenza ad adottare i provvedimenti in questione sia del Consiglio e non della Giunta, e disponendo perciò la sospensione del provvedimento impugnato;
- con l’ordinanza n. 23/2013, che in particolare nel caso di istituzione di una nuova sede facoltativa, cioè sulla base dei resti di popolazione superiori al 50%, la competenza sia del Consiglio comunale (e non della Giunta) a norma dell’art. 42 del T.U. 267/2000 “atteso il suo carattere facoltativo”, sospendendo perciò il relativo provvedimento.
Sembrano dunque farsi strada, presso i giudici amministrativi, due importanti principi:
- la determinazione del numero e della dislocazione delle farmacie, trattandosi della organizzazione di un servizio pubblico (spesso gestito anche dagli stessi comuni) attraverso un piano territoriale, rientra nella competenza del consiglio comunale;
- il relativo provvedimento è solo parzialmente discrezionale, dovendo conformarsi alle indicazioni di legge (capillarità del servizio anche in località poco densamente popolate) sulla base di una istruttoria che tenga conto delle specificità topografiche e demografiche del territorio, e deve darne conto attraverso una congrua motivazione.
Se tali indicazioni di principio troveranno conferma e si consolideranno nella successiva giurisprudenza sarà stato compiuto un significativo passo avanti verso una interpretazione razionale della legge, nel coincidente interesse dei titolari e degli utenti.