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Radicali riforme in vista per le farmacie

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Radicali riforme in vista per le farmacie


Il Governo ha approvato il 20 febbraio 2015 il “Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza” che contiene una disposizione (l’art. 33) di grande rilievo per le farmacie in quanto sembra modificarne profondamente il regime giuridico. Il testo della disposizione è il seguente:

Articolo 33.
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperativa a responsabilità limitata.»;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3 le parole «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti «a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni»;

d) il comma 4-bis è abrogato.

Secondo il comunicato governativo con tali modificazioni “viene eliminato il limite di titolarità di 4 licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l’ingresso di soci di capitale”.

Qualora il disegno di legge venisse approvato dal Parlamento senza emendamenti il testo dell’art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, che pubblichiamo di seguito nella colonna sinistra, risulterebbe quello che viene riportato nella colonna destra.

Testo vigente Testo risultante dalle proposte modificazioni

7. Titolarità e gestione della farmacia.

7. Titolarità e gestione della farmacia.

1. La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata. 1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitale e le società cooperative a responsabilità limitata.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni. 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.
3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. 3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12, della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio. 4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.
4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. 4-bis. [Abrogato]

La prima impressione è che, con l’introduzione delle società di capitali tra i soggetti che possono essere titolari di farmacia, sia stato tagliato il tradizionale vincolo tra la farmacia ed i farmacisti.

Fino ad oggi titolari di farmacia potevano essere solo farmacisti o società tra farmacisti: con l’entrata in campo delle società di persone (non necessariamente tra farmacisti) e delle società di capitali, che ovviamente non possono vantare qualifiche professionali, non vi è più alcuna ragione che impedisca a qualsiasi persona fisica o giuridica di divenire titolare di una o più farmacie, senza limitazioni quantitative.

Il Governo ritiene dunque sufficiente, a garanzia della salute pubblica, che a dirigere ogni farmacia sia un farmacista idoneo, esattamente come accade oggi per le parafarmacie.

Resta da chiedersi quale significato potranno continuare ad avere, se il Parlamento approverà le modifiche proposte, tutte le disposizioni accumulatesi dalla legge Giolitti del 1913 in avanti, che hanno previsto vincoli ed incompatibilità miranti a far coincidere la titolarità della singola farmacia con la personale direzione dell’esercizio da parte di un farmacista ponendo a suo carico la relativa responsabilità, qualora tale coincidenza non venisse più ritenuta necessaria, ed anzi considerata un ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza.

Il tema merita grande attenzione anche alla luce dell’iter parlamentare del progetto di legge.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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