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L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

Revisione della pianta organica, dati Istat e soppressione della sede

Silvia Stefania Cosmo
Silvia Stefania Cosmo
Revisione della pianta organica, dati Istat e soppressione della sede


Si può dire fortunatamente consolidato l’orientamento che sancisce l’obbligo di procedere alla revisione della pianta organica con soppressione della sede non ancora assegnata a mezzo del concorso straordinario, una volta accertato il difetto del “quorum” necessario per l’istituzione della ulteriore sede farmaceutica.

Il caso: sottoposto all’esame del Tar  Calabria e risolto con la sentenza n. 2094 del dicembre2017, riguardava l’istituzione della terza sede farmaceutica da parte di un comune calabro che si è avvalso della previsione normativa che consente l’apertura di un’ulteriore farmacia qualora la popolazione residente sia superiore al 50% del parametro stesso.

Oggetto del contendere: la legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, della revisione della pianta organica che ha confermato la terza sede e dei provvedimenti regionali anch’essi di conferma della predetta sede fra quelle messe a concorso in dipendenza dell’esistenza o meno dell’obbligo di procedere alla revisione delle sedi farmaceutiche con soppressione di quella non ancora assegnata.

Il Tar: tale obbligo è stato valutato dal TAR alla luce del dato della popolazione nell’anno 2013, potendosi porre per la prima volta nell’anno 2014; il primo anno pari successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 1/2012.

Una volta accertato che, sulla scorta dei dati rassegnati dall’Istat e non di quelli divergenti dell’anagrafe comunale, alla data del 31 dicembre 2013 non sussisteva il quorum necessario per l’istituzione della terza sede farmaceutica (6600 + il 50% del parametro di 3.300 abitanti), il TAR non ha avuto dubbi a dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, così consolidando l’orientamento delineato dal Consiglio di Stato, che configura:

  1. la revisione della pianta organica come atto dovuto a prescindere da valutazioni discrezionali;
  2. l’accertamento del decremento della popolazione al di sotto  dei parametri di legge come presupposto per “procedere alla revisione entro il mese di dicembre dell’anno pari successivo a quello in cui si è verificato il decremento” con soppressione delle sedi previste che non siano ancora state assegnate;
  3. specularmente, l’accertamento dell’ incremento demografico al di sopra dei parametri di legge  come presupposto per operare in senso opposto da parte dell’Amministrazione;
  4. la revisione della pianta organica legata a dati di rilevazione della popolazione residente pubblicati dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) poiché “obiettivamente riscontrabili evitando il riferimento a rilevazioni effettuate dai comuni”;
  5. la titolarità di “una posizione qualificata e differenziata” del titolare della sede comunale “che risulta lesa dall’atto implicante la mancata revisione della pianta organica delle farmacie” e dagli atti regionale basati sulla persistente ed errata previsione di una sede illegittima.

Il principio di diritto si delinea: il concorso straordinario non esonera la P.A. dal revisionare il numero delle farmacie secondo le modulazioni dettate dalla legge; in tale contesto è destinata a prevalere la oggettività dei parametri ISTAT su quelli delle singole anagrafi comunali con la conseguente soppressione delle sede anche dall’elenco regionale di quelle disponibili ed assegnabili  a concorso.


Silvia Stefania Cosmo

Nata a Milano nel 1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È avvocato dal 2001 (albo degli avvocati di Milano). Dal 1998 partecipa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di cultore della materia e come guida di seminari. Dal 2000 collabora stabilmente con lo Studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo del quale è divenuta socia nel 2014. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Quintino Lombardo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. Il diritto amministrativo ed in particolare il diritto farmaceutico con le branche connesse sono il fulcro dell’attività professionale. È autrice di diverse pubblicazioni e di articoli in riviste di settore in ambito sanitario e farmaceutico oltre che relatore in numerosi convegni e attività di formazione. Collabora con la rivista Farma Mese
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