L’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione spetta ai Comuni, mentre compete alle Regioni e alle Province autonome l’adozione dei bandi di concorso. Gli unici casi in cui il legislatore attribuisce le predette attività direttamente alla Regione e alle Province autonome sono le ipotesi in cui la localizzazione delle sedi è già predeterminata dalla legge.
È quanto ha statuito il Consiglio di Stato che continua nella sua opera di “cesellatore” delle norme di diritto farmaceutico successive alla Riforma Monti del 2012 interessandosi di vari istituti, alcuni dei quali, grazie al suo intervento, possono dirsi ormai delineati puntualmente.
È il caso della competenza comunale a deliberare la revisione della pianta organica delle farmacie: non vi è alcuna incertezza normativa, né giurisprudenziale.
L’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione è attività che la normativa statale demanda ai Comuni ai sensi dell’art. 2 della L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27.
La giurisprudenza è pacifica sul punto e con la recente decisione n. 2233/2020 il Consiglio di Stato ha sancito chiaramente che l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione spetta ai Comuni.
L’art. 11, commi 1 e 2, D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. n. 27 del 2012, attribuisce, infatti, ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie soprattutto a garanzia dell’ “accessibilità del servizio farmaceutico” ai cittadini.
In effetti, la decisione del legislatore statale risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini.
Gli unici casi in cui il legislatore attribuisce queste attività direttamente alla Regione e alle Province autonome, sono le sole ipotesi in cui la localizzazione delle sedi è già predeterminata dalla legge che si riferisce alle stazioni ferroviarie e marittime, aeroporti e centri commerciali con specifiche caratteristiche (Consiglio di Stato sez. III, 15/10/2019, n.6998; 28/11/2018, n.6756; 06/07/2018, n. 4138; 22/11/2017, n.5443; 02/05/2016 , n. 1658).
Il Legislatore, soggiunge il supremo Collegio, “con la riforma introdotta dall’ art. 11 D.L. n. 1 del 2012, ha inteso eliminare un passaggio meramente burocratico e formalistico (l’istituzione della nuova sede da parte dell’Organo regionale) concentrando il potere istitutivo in capo ai Comuni, peraltro da sempre titolari – al di là degli aspetti formali – del livello decisionale effettivo”.
Infine, non è di scarso momento, a completamento dell’argomento, il richiamo alla sentenza 23/10/2013, n. 255 della Corte Costituzionale che si è espressa nel senso che l’organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela della salute di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi dell’art. 117, co. 3, Costituzione, precisando altresì che la determinazione del livello di governo competente per la localizzazione delle sedi farmaceutiche è da ritenersi principio fondamentale della materia.
Affermare che sia principio fondamentale “il livello di governo competente per la localizzazione delle sedi delle farmacie” (ossia quello comunale), significa che al legislatore regionale è precluso intervenire modificando la predetta competenza.
Più chiaro di così, non potrebbe essere!