Iusfarma

L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

Secondo il TAR Sicilia il decentramento spetta sempre ai Comuni

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Secondo il TAR Sicilia il decentramento spetta sempre ai Comuni


Il DL n. 1/2012, meglio noto come decreto Monti, cambiando radicalmente il ruolo del Comune  nella pianificazione territoriale delle farmacie, che ha trasformato da quello di proposta a quello di deliberazione delle zone di cui la Regione deve soltanto prendere atto, ha lasciato aperti molti problemi di coordinamento con norme che sono formalmente sopravvissute, per non essere state esplicitamente abrogate, ma la cui compatibilità è fonte di dubbi ed oggetto di discussione.

Tra di esse quella che ha dato i maggiori problemi, essendo difficile comprendere se deve considerarsi in vigore oppure implicitamente abrogata dall’art. 11, comma 1, lett. c), del DL n. 1/2012 di cui si è detto, è l’art. 5 della legge n. 362/1991 che attribuisce alle Regioni la competenza in tema di decentramento anche su istanza singola, cioè al di fuori del provvedimento di revisione della pianta organica.

L’incertezza è data dal fatto che l’affermazione della competenza regionale da parte dell’art. 5 della legge n. 362/1991 è esplicita e che la norma, almeno in termini assoluti, potrebbe ancora operare mentre, dall’altro lato, tale operatività potrebbe risultare una sorta di corpo estraneo nella pianificazione territoriale ora attribuita dal decreto Monti ai comuni.

In altri termini, ci si interroga se abbia senso che al comune spetti la pianificazione territoriale delle farmacie attraverso l’identificazione delle zone di ciascuna ed alla Regione di inserirvi, decidendo direttamente sul decentramento, le farmacie che chiedano di trasferirsi non accettando e comunque mettendo in discussione la loro collocazione nel territorio comunale.

Sul tema è intervenuta l’ordinanza n. 46 depositata il 25.1.2013 del TAR Sicilia che in maniera molto chiara ha stabilito che “in forza delle note recenti modifiche normative (DL 1/2012, convertito in L. 27/2012) che hanno attribuito al comune la generale potestà di pianificazione territoriale in subiecta materia, anche la competenza a deliberare sulla istanza singola di decentramento si radica in capo all’Amministrazione comunale”.

Il TAR Sicilia privilegia dunque una scelta per così dire sistematica che eviti incongruenze e conflitti tra Amministrazioni diverse, ponendo in secondo piano il dato formale per il quale non è esplicitamente abrogata la norma che prevede la competenza regionale per il decentramento, norma che, come si è detto, almeno in termini astratti, potrebbe comunque mantenere la sua operatività.

Si tratta di una scelta non irragionevole.

Quel che conta è che essa serva a delineare un orientamento condiviso per evitare situazioni di stallo che si stanno già verificando in diversi parti del territorio nazionale proprio per l’incertezza riguardante la competenza a decidere.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.